Civile

Appello confermativo, riforma delle spese di primo grado solo con l'impugnazione incidentale

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5906 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex marito impegnato in una causa di divorzio

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di Francesco Machina Grifeo

Se l'appello conferma la decisione di primo grado e la parte appellata non ha sollevato impugnazione incidentale riguardo la ripartizione della spese nel giudizio precedente, il giudice non può statuire su di esse in senso sfavorevole all'appellante. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5906 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex marito impegnato in una causa di divorzio.

La Corte d'appello di Trieste, rilevata la diversità patrimoniale dei coniugi, aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva condannato l'ex al versamento alla moglie di 500 euro a titolo di contributo al mantenimento. L'appellante era stato poi condannato al rimborso anche delle spese di primo grado all'epoca compensate. Contro questa decisione il marito ha fatto ricorso alla Suprema corte lamentando che non avendo l'appellata proposto appello incidentale, non vi era stato un motivo di impugnazione specifico. E la Cassazione gli ha dato ragione.

La Corte ricorda che è consolidato il principio per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. 21504/2020).

Inoltre, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo «in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo (27606/2019)».

Di conseguenza, conclude il Collegio, deve essere cassata la decisione impugnata che«in assenza di impugnazione incidentale sul punto delle spese di primo grado (compensate tra le parti) e confermata la decisione impugnata, ha modificato, in violazione del principio espresso in massima, la statuizione sulle spese processuali di primo grado in senso sfavorevole per l'appellante».

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