Società

Applicabilità retroattiva del limite massimo di responsabilità patrimoniale dei sindaci

Prima applicazione dell’art. 2407 2° co. cod. civ., come ora modificato dalla legge n.35 del 2025

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di Vittorio Provera*

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, con recente ordinanza n. 1981 del 21 aprile 2025 ha fatto per la prima volta applicazione dell’art. 2407 2° co. cod. civ. (come ora modificato dalla legge n.35 del 2025) in materia di responsabilità dei sindaci, disponendo l’applicazione retroattiva dei limiti quantitativi per il calcolo del risarcimento introdotti dalla predetta.

Il provvedimento trae origine da un ricorso per sequestro conservativo avviato dalla curatela di un Fallimento contro amministratori, sindaci e revisore legale di una società fallita ed a fronte del quale era stato emesso provvedimento cautelare inaudita altera parte per importi rilevanti nei confronti dei convenuti. Formatosi il contraddittorio con la costituzione delle parti, i Giudici – con riferimento al tema della responsabilità dei sindaci – hanno innanzitutto ribadito che il potere di controllo e vigilanza dei medesimi impone un monitoraggio continuo e concreto della gestione, con il dovere di attivazione anche attraverso ispezioni, controlli e richieste agli organi di gestione, non potendosi considerare gli stessi come semplici ricettori di informazioni. Dal che consegue che, se il Collegio sindacale non ha esercitato i poteri istruttori e, successivamente, quelli impeditivi affidatigli dalla legge - quali la denunzia ex art. 2409 cod. civ. al Tribunale o la richiesta di scioglimento della Società ex art 2485 cod. civ. - i suoi componenti non possono essere ritenuti esenti da responsabilità in presenza di condotte caratterizzate da gravi irregolarità degli amministratori e che hanno determinato rilevanti danni alla società.

Accertata la responsabilità del Collegio sindacale, è stato affrontato il tema della quantificazione del danno imputabile, in relazione ai limiti quantitativi previsti dall’ art. 2407 cod. civ. 2° co. ora in vigore ed in particolare se detti limiti si applicano anche in relazione a condotte anteriori all’entrata in vigore della nuova norma.

Sinteticamente si ricorda che la citata disposizione, premesso il richiamo ai doveri dei sindaci, prevede che – esclusi i casi di dolo – i medesimi sono responsabili per i danni cagionati alla società, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito secondo questo schema:

(i) compensi fino a 10.000 euro: responsabilità limitata a 15 volte il compenso;

(ii) compensi tra 10.000 e 50.000 euro: responsabilità fino a 12 volte il compenso;

(iii) compensi superiori a 50.000 euro: responsabilità fino a 10 volte il compenso.

Al riguardo il Tribunale – verificata l’assenza di una disciplina transitoria, diversamente dalle conclusioni a cui il giudice è giunto in relazione alla decorrenza della prescrizione così come ora normata - ha statuito che il nuovo comma 2 si applichi anche “ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge” atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di mera valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori, non conservativi dell’integrità e del valore del capitale, posti in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Dunque, si tratterrebbe di una previsione procedimentale che fornisce al giudice il solo parametro di misurazione quantitativa della responsabilità, senza incidere sull’esistenza del diritto al risarcimento, ma solo sua quantificazione.

Ulteriore importante principio affermato dal Tribunale è costituito dal fatto che il limite previsto dalla norma non si applicherebbe una tantum, in modo cumulativo a tutte le condotte dannose, bensì sarebbe da determinarsi singolarmente per ciascuna delle condotte dalle quali deriva il pregiudizio ascritto al comportamento omissivo del sindaco, evidenziando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione e il danno. Quanto precede con la precisazione che la disciplina introdotta dalla légge n.35/2025 non è da intendersi quale esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della medesima in relazione al danno conseguente a una sua condotta colposa.

Ulteriore aspetto esaminato nell’ordinanza è inerente al significato da attribuire al termine compenso “percepito dal sindaco a cui la norma fa letteralmente riferimento. Al riguardo il concetto viene tradotto, sposando la tesi più avvalorata in dottrina, con il significato di compenso spettante in quanto deliberato a favore del sindaco. Pertanto, il dato di riferimento non deve essere il compenso annuo percepito, ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, in tal modo si evita peraltro che la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non possa essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco.

Da ultimo, si segnala che avanti al Senato è stato presentato un DDL in cui – fra gli altri – dovrebbe essere introdotta una disciplina transitoria riferita all’applicazione del nuovo testo dell’articolo 2407, cod. civ. , Nel frattempo è tuttavia intervenuta la pronuncia sopra riportata che potrebbe condizionare in parte l’iter parlamentare.

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*Vittorio Provera, Partner - Trifirò & Partners Avvocati

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