Penale

Applicazione retroattiva per la nuova legittima difesa

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di Giovanni Negri

È indubbio: la riforma della legittima difesa fortemente voluta da Matteo Salvini è una norma di maggiore vantaggio per chi reagisce alle illegittime intrusioni nel proprio domicilio. O comunque a chi reagisce in maniera violenta a un pericolo in atto. E per questo ha una possibile portata retroattiva nel segno del classico principio del favor rei. Lo mette nero su bianco la Corte di cassazione con la sentenza 28782 della Quarta sezione penale depositata ieri, la prima in cui la Corte ha preso in esame la riforma. Per questo la pronuncia conclude per un rinvio alla Corte d’appello per una nuova valutazione alla luce di quanto affermato dalla legge 36 del 2019.

In discussione c’era un caso, forse non grave ma bizzarro, di eccesso colposo di legittima difesa nell’ambito di un litigio tra due vicini di casa iniziato con uno scambio di insulti, proseguito con spinte e poi con un morso sotto l’ascella di uno dei due al quale l’altro, aveva reagito sferrando un pugno in pieno volto il rivale.

Ad avviso della Corte di appello, l’imputato aveva ecceduto a sferrare il pugno perché «sarebbe stato sufficiente stringere il naso all’aggressore» per obbligarlo «ad aprire la bocca per respirare» e cessare di morderlo sotto l’ascella.

La Corte di cassazione, nelle sue conclusioni, non può che prendere atto del cambiamento del quadro normativo. A partire da quello che appare un incontrovertibile dato di fatto e cioè che il diverbio è avvenuto nel giardino dell’imputato, rendendo possibile l’applicazione della riforma della legittima difesa. La norma infatti ha riscritto la disciplina, articolo 55 del Codice penale, dell’eccesso colposo. Riscrittura che ora fa perno sul concetto di grave turbamento, elemento che porta a escludere la colpevolezza di chi abbia reagito sotto questo influsso a una situazione di pericolo in atto. «Come si vede - sottolinea la sentenza - la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio».

Si tratta di una disposizione certamente più favorevole rispetto alla versione precedente del Codice penale che al grave turbamento non faceva cenno. Di qui la possibilità di un’applicazione anche a fatti commessi in un’epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 36 lo scorso 18 maggio.

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