Immobili

Appropriazione indebita dell’amministratore, sì a sequestri conservativi

L’amministratore disonesto così non può apparire nullatenente

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di Giulio Benedetti

Il reato di appropriazione indebita condominiale viene compiuto dall’amministratore per ottenere un illecito arricchimento, ma in tale caso, se condannato, non soltanto incorre nella sanzione penale, ma per l’articolo 185 Codice penale, deve restituire quanto sottratto e risarcire i condòmini. Qualora per sfuggire a ciò l’amministratore si disfi dei suoi beni, per apparire nullatenente, si dispone il sequestro conservativo degli stessi, come Cassazione ha confermato.

Con la sentenza 1725/2022, la Suprema corte ha respinto il ricorso di un amministratore avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata e aveva convertito il sequestro conservativo nel pignoramento immobiliare dei beni del condannato. Non accolte le argomentazioni del ricorrente che contestava il fondamento di una doppia sentenza di condanna ai suoi danni. La Cassazione confermava invece quanto scritto dal giudice di appello a cui si era rivolto l’amministratore subentrante, che aveva presentato querela appena avuta contezza dell’avvenuta appropriazione indebita da parte del suo predecessore. Quest’ultimo non consegnando la documentazione, nonostante le ripetute richieste, costringeva il nuovo amministratore a ricostruire la contabilità del condominio dalla quale emergeva la malafede dell’imputato. Lo stesso, prima dell’assemblea che doveva approvare il bilancio, aveva optato con la moglie per la separazione dei beni e aveva venduto alcuni immobili di sua proprietà al nipote per sottrarli alla garanzia dei creditori – condòmini.

Altra sentenza, la numero 1707/2022 della Cassazione, ha rigettava il ricorso di un altro amministratore condominiale che era stato condannato per appropriazione indebita. La Corte ha ritenuto valida la querela tardiva presentata dai condòmini, costituitisi parte civile nel giudizio penale. La giurisprudenza di legittimità ( sentenza 44114/2019) afferma che in tale caso, essendosi la persona offesa costituita come parte civile, non fosse necessario l’avviso informativo previsto dall’articolo 12 Dlgs 38/2018. La Corte ha inoltre affermato che il reato sussiste anche se l’amministratore ha smistato i denari da un condominio ad un altro tra quelli da lui amministrati. Meno recente infine la sentenza 57583/2018 della Cassazione che ha affermato che commette il reato di appropriazione indebita anche l’amministratore che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione da lui intestato. Tale condotta viola il vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento da parte dei condòmini.

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