Giustizia

Arretrato civile alle camere arbitrali amministrate dagli avvocati

Le proposte del Cnf sull’utilizzo del Recovery Fund

di Giovanni Negri

Oltre 100 pagine di proposte quelle messe in campo dal Cnf e che vanno a costituire il contributo degli avvocati all’attuazione del Recovery plan. E che da qualche giorno sono sul tavolo del ministro della Giustizia alfonso Bonafede. Un denso pacchetto di interventi che spazia da soluzioni innovative per affrontare l’arretrato a misure più strutturali su giustizia civile e penale, con un’attenzione particolare per la giustizia tributaria.

L’arretrato

Nell’ambito delle richieste effettuate per lo sblocco dei 209 miliardi di euro destinati all’Italia dal Recovery Fund, l’Unione Europea ha ribadito al nostro Paese la necessità di una profonda riforma del sistema giudiziario tesa a ridurre, oltre che ai tempi di giudizio, anche l’arretrato civile.

Nonostante i seri investimenti nel reclutamento di personale della magistratura avviati a partire dal 2014, rispetto all’arretrato l’Italia presenta un numero non adeguato di giudici in organico, visto che tra i Paesi europei quello con il numero più elevato di cause pendenti procapite. Tuttavia il Clearance rate, cioè la capacità di smaltire le cause senza accumularne di nuove, presenta un valore positivo con la conseguenza che si rende ancor più necessario un intervento straordinario.

La proposta del Cnf è quella di separare i percorsi di giudizio tra nuove cause iscritte e cause pendenti da un numero di anni superiore alla durata media individuata ai sensi della legge Pinto o che risulti inferiore di un delta preindividuato (che potrebbe oscillare tra i 6 e i 12 mesi). La decisione di queste ultime potrebbe essere affidata alle Camere arbitrali amministrate dai consigli dell’Ordine degli avvocati oppure da altri soggetti a vocazione pubblicistica.

Le Adr

Netto l’investimento sulle Adr, visto che molte liti, per il valore esiguo, per il contesto in cui sorgono (familiare, rapporti destinati a proseguire nel tempo come quelli societari o condominiali), per le condizioni personali dei litiganti (sovraesposizione debitoria della famiglia) troverebbero migliore occasione di composizione in contesti più “collaborativi”, ovvero meno strutturati e di per sé meno conflittuali rispetto al processo. Una forma di obbligatorietà però andrebbe confermata per un periodo che si propone di 5 anni, in attesa che agevolazioni fiscali , estensione del patrocinio a spese dello Stato, facciano aumentare la convenienza dello strumento.

Il processo civile

Qui la proposta è di salvare almeno alcuni aspetti della legislazione emergenziale, prevedendo l’estensione a regime delle modalità alternative di trattazione della controversia previste dall’articolo 221 del decreto legge n. 34/2020. 77/2020. La filosofia di fondo di tale normativa, che permette di adeguare le scansioni processuali in base ad una decisione che coinvolge giudici e difensori in un contraddittorio verticale appare al Cnf preferibile rispetto a modelli che vedono un giudice solitario che gestisce il processo). Da conservare l’attuale rito sommario come alternativa all’ordinario processo civile di cognizione, incentivandolo e ampliandone i casi di applicazione.

Andrebbero poi riviste e ridotte le cause di competenza del collegio in primo grado e ridisegnata la disciplina sui rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale; da ridurre il termine per comparire, anche a causa della rapidità ed efficienza delle notificazioni per via telematica; da eliminare i filtri in appello da rendere più stringente la disciplina del calendario del processo.

Per la giustizia tributaria, tra le indicazioni, va ricordata quella che prevede nelle commissioni tributarie un organico di giudici a tempo pieno per almeno due terzi.

La giustizia penale

A risaltare sono le richieste sul tema della prescrizione per la quale si propone di intervenire «delimitando in maniera precisa, chiara e tassativa i casi di sospensione e di interruzione eliminando pericolose e dannose (in termini garantistici) ipotesi particolari che si fondano sullo status giuridico del soggetto (per esempio, imputato condannato e imputato assolto».

Sulle ipotesi di responsabilità amministrativa e societaria derivante da reato vanno, sottolinea il Cnf, meglio descritti i casi di “aggressione” ai beni delle imprese riducendo le ipotesi di applicazione di misure di prevenzione e valutando l’applicabilità di misure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o pecuniario.

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