L’informazione e il colloquio personale con lo straniero richiedente asilo, cittadino di Paesi terzi o apolide, è obbligo dello Stato Ue che se non assolto può porre nel nulla l’eventuale ordine di trasferimento verso il Paese membro ritenuto competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Infatti, nell’eventuale circostanza in cui lo straniero abbia presentato nella Ue due domande entrambe pendenti ciò non esime il secondo Stato membro di presentazione dal fornire - anche in tale...

Riproduzione riservata Ⓒ