Civile

Assegno circolare: prescrizione triennale per l'azione contro l'istituto bancario emittente

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Titoli di credito - Assegno circolare - Pagamento - Prescrizione triennale - Assegno bancario - Presentazione entro 8 giorni - Applicazione analogica degli artt. 32 e 35 RD n. 1736/1933 all'assegno circolare - Esclusione.
La disciplina dell'assegno, il RD n. 1736/1933, art.84, c.2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l'azione contro l'emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. Mentre con riferimento all'assegno bancario, l'art.32 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell'assegno stesso all'incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso (termini più ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune è differente); dopo trascorso tale termine, l'intestatario dell'assegno può ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l'assegno può comunque essere pagato anche successivamente (art.35). Per struttura e caratteri l'assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente (Cass. n. 5889/2018). Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli articoli 32 e 35 all'assegno circolare.
Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 30 aprile 2019 n. 11387

Titoli di credito - Assegno circolare azione contro l'emittente - Termine di prescrizione triennale - Mancato esercizio dell'azione - Diritto del richiedente l'emissione alla restituzione della provvista - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza - Scadenza del termine di prescrizione dell'azione del beneficiario - Fondamento - Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie - Versamento degli assegni circolari non riscossi - Scadenza del medesimo termine triennale.
Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente, come è confermato dall'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale. •Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 12 marzo 2018 n. 5889

Titoli di credito - Assegno circolare - Prescrizione triennale - Limiti soggettivi.
La prescrizione triennale prevista dalla legge per l'esercizio dei diritti nascenti dall'emissione di un assegno circolare vale limitatamente al rapporto tra emittente e portatore del titolo, non anche in quello in ipotesi nascente da un suo pagamento a persona diversa dal portatore.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 12 marzo 2003 n. 3654

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