Assegno divorzile: lo stile di vita durante il matrimonio lascia il posto alle condizioni economiche delle parti
L'ex marito guadagnava 1430 euro mensili
Per la determinazione dell'assegno divorzile il giudice non deve limitarsi alle "condizioni di vita godute in costanza di matrimonio", ma deve valutare concretamente le condizioni economiche delle parti all'atto della determinazione del quantum un coniuge deve all'altro. Lo precisa la Cassazione, ordinanza n. 28104, accogliendo il ricorso di un ex marito.
La vicenda. Venendo ai fatti il Tribunale di Treviso pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi ha stabilito un assegno divorzile di 300 euro posto a carico dell'ex marito. Nel merito la Corte d'appello ha respinto la richiesta del marito che – come ultima chance – si è rivolto ai Supremi giudici. Il ricorrente, in totale buona fede, ha dichiarato una decurtazione del reddito anche in funzione di motivi di salute, cosicchè il reddito goduto dal ricorrente ammontava alla somma di 1430 euro mensili.
Si legge nella sentenza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali siano sufficienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa e un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti. In funzione di quanto precisato dalla Cassazione, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può costituire più il solo parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo all' indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente.
Conclusioni. Per concludere il giudice di merito, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile, non ha dato conto adeguatamente della determinazione dell'importo stabilito e pur dando atto che il "tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio" non costituisce di per sé indice cui parametrare l'ammontare dell'assegno divorzile non ha nemmeno indicato qual è il reddito del marito dimostrando così di non avere svolto un'adeguata valutazione della situazione economica delle parti.