Famiglia

Assegno di mantenimento pagato in ritardo, cade il reato

Non punibile per particolare tenuità del fatto il padre che versa gli arretrati dopo aver trovato un lavoro

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di Selene Pascasi

Niente condanna per il padre che versa l’assegno di mantenimento e tutti gli arretrati in ritardo, cioè solo dopo aver trovato un lavoro che gli abbia consentito di mettersi in regola con i debiti. Rimediare all’inadempienza, infatti, fa scattare il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 10630 del 2 marzo 2022.

Imputato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato punito dall’articolo 570, secondo comma n. 2, del Codice penale, è un padre. L’uomo, condannato in appello per non aver corrisposto alla figlia minorenne l’assegno di mantenimento imposto dal giudice civile con sentenza di separazione, ricorre stilando tre motivazioni. Intanto, reclama, la bambina non versava in stato di bisogno quindi non le erano mancati i mezzi di sussistenza.

Tesi bocciata. Il reato sussiste, ricorda la Cassazione, anche quando l’altro genitore provveda in via sussidiaria a soddisfare le esigenze dei figli minorenni, età che implica di per sé lo stato di bisogno e obbliga ambedue i genitori a contribuire al mantenimento.

Accolte, invece, le altre censure: i giudici di appello dovevano almeno pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e - questione centrale del processo - l’uomo andava assolto per particolare tenuità del fatto. L’adempimento, infatti, seppur avvenuto in ritardo rispetto alle scadenze di pagamento, aveva praticamente neutralizzato il danno patrimoniale provocato dal reato. La pronuncia di merito, quindi, sbagliava nel ritenere la condotta riparatrice ininfluente poiché successiva al delitto. A ben vedere, sottolineano i giudici della Cassazione, l’articolo 131-bis del Codice penale delinea una causa di non punibilità fondata sul presupposto dell’inutilità della pena in presenza di un’offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In sintesi, affinché il comportamento sotto accusa possa ritenersi meritevole di sanzione, deve restare antigiuridico. Se, invece, abbia perso offensività, si dovrà pervenire a un esito assolutorio con formula variabile a seconda dei casi.

Ebbene, nella vicenda concreta, le violazioni agli obblighi di mantenimento non risultavano più caratterizzate da perdurante illiceità, considerata l’avvenuta riparazione delle conseguenze del reato che apriva il varco alla concessione del beneficio della non punibilità per tenuità del fatto. Queste, le ragioni per le quali la Corte di cassazione annulla la pronuncia di appello nella parte in cui non si era espressa sulla richiesta di sospensione della pena ma soprattutto nel punto in cui negava al padre, gioco forza inadempiente ai suoi doveri, la concessione della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto. Nel sostenerlo, il Collegio traccia un percorso ben preciso dettando un principio chiarissimo: l’antigiuridicità della condotta può “cadere” se dopo aver commesso il reato arriva l’adempimento riparatore.

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