L’assegno di separazione spetta al coniuge (anche se uno è decisamente più ricco dell’altro) solo se quest’ultimo si sia attivato per cercare un’occupazione (e sfortunatamente non l’abbia trovata). Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 3354/25. I Supremi giudici a tal proposito hanno ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della...
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