Civile

Associazioni, il presidente risponde in solido delle obbligazioni tributarie

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di Alessandro Borgoglio

Il presidente pro tempore di un’associazione è responsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell’ente, qualora esse nascano dalla dichiarazione annuale presentata nel momento in cui è stata ricoperta la carica presidenziale. E questo anche se tale dichiarazione è relativa al periodo d’imposta precedente a quello di presentazione, in cui un altro soggetto era investito della carica di presidente e il firmatario non aveva ruoli di rilievo. È quanto stabilito dalla Cassazione, con l’ordinanza 5684/2019.

Sulla base dell’articolo 38 del Codice civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; delle obbligazioni stesse, però, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

La giurisprudenza
La Cassazione, in proposito, ha ripetutamente stabilito che per i debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute è chiamato a rispondere in solido – tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto – il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cassazione 1489/2019 e 2169/2018).

Se il Fisco, quindi, invoca in giudizio tale responsabilità solidale, ha l’onere di provare la concreta attività svolta dal soggetto in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cassazione 12473/2015 e 20485/2013). Nello stesso si è espressa anche la Ctr Molise 603/1/2018, commentata sul Sole 24 Ore dello scorso 25 febbraio.

La responsabilità in questione, peraltro, diversamente da quanto accade nel regime di responsabilità personale illimitata del socio, non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione; con la conseguenza che il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante (Cassazione 2169/2018 e 18188/2014).

Il caso
Con la sentenza qui commentata, i giudici di legittimità hanno esaminato il caso di una persona fisica che aveva firmato le dichiarazioni annuali dell’associazione in un anno – il 2011 – nel quale rivestiva la carica di presidente. Tuttavia, nell’anno d’imposta cui si riferivano le dichiarazioni – cioè il 2010 – lo stesso soggetto non aveva ricoperto alcuna carica sociale.

Poteva, dunque, il presidente invocare l’assenza di ruoli in relazione all’annualità 2010? La Suprema corte ha riconosciuto comunque sussistente la responsabilità solidale del presidente sottoscrittore delle dichiarazioni nel 2011, ancorché relative al 2010, perché l’obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui il segmento finale è costituito dalla consumazione del termine per la trasmissione della dichiarazione annuale. Pertanto, nel caso di specie, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2010, essa doveva essere presentata entro il 30 settembre 2011, quando il ricorrente rivestiva pacificamente la carica di presidente (sul tema si veda anche la Cassazione 22861/2018).

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