Astensione del giudice per gravi ragioni di convenienza: esclusa la ricusazione
Processo penale - Soggetti del processo - Giudice - Astensione - Cause - Gravi ragioni di convenienza - Nullità della sentenza - Irrilevanza - Rilevanza solo disciplinare.
L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione ai sensi del successivo art. 37, non comporta una nullità generale e assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 marzo 2019 n. 10426
Giudice - Astensione - In genere - Gravi ragioni di convenienza - Riconducibilità a esse dell'esigenza di evitare un'istruttoria dibattimentale destinata a diventare inutilizzabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Tra le "gravi ragioni di convenienza" che, ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., consentono l'astensione del giudice, rientra anche l'esigenza di evitare un'istruttoria dibattimentale destinata a diventare inutilizzabile in vista del sicuro protrarsi della stessa oltre il termine di trattenimento in servizio di uno dei componenti del collegio, atteso che la previsione di astensione per le predette ragioni è posta a presidio, non soltanto dell'imparzialità del giudice, ma, più generale, del buon andamento del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità di un decreto del Presidente del Tribunale che - a seguito del rinvio di una complessa istruttoria dibattimentale a nuova udienza, effettuato dal collegio per il prossimo pensionamento di un suo componente, e alla luce del dissenso anticipato dalla difesa alla rinnovazione mediante lettura degli atti - aveva accolto la dichiarazione di astensione del magistrato interessato, disponendone la sostituzione nel collegio).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 febbraio 2017 n. 6048
Giudice - Ricusazione - Casi - "Altre gravi ragioni di convenienza" che impongano l'astensione - Operatività - Esclusione.
È inammissibile la ricusazione del giudice fondata sulle "altre gravi ragioni di convenienza" per le quali l'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non è richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, né può essere a essa estesa, data la natura di norme eccezionali che la regolano.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 marzo 2009 n. 12467
Giudice - Ricusazione - Casi - Gravi ragioni di convenienza - Mancata previsione quale causa di ricusazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricusazione è giustificata dalla sua indeterminatezza, sicché essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 12 luglio 2007 n. 27611