Con la pronuncia depositata il 17 ottobre nella causa C-302/23 (Jarocki), in un procedimento in cui sono intervenuti diversi Stati inclusa l'Italia, la Corte Ue, ha chiarito la corretta interpretazione del regolamento (UE) 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato intero e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
LA MASSIMA
Processo - Mercato interno - Identificazione elettronica - Servizi fiduciari - Firme elettroniche - Firma elettronica qualificata - Firma sicura - Procedimento giurisdizionale - Effetti giuridici e valore probatorio - Necessità di un sistema informatico adeguato - Sicurezza - Conformità al diritto Ue. (Regolamento 910/2014, articoli 2 e 25)
L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul rapporto tra utilizzo di firme elettroniche e loro efficacia sul piano processuale, tracciando il perimetro entro il quale gli Stati possono muoversi nel richiedere il rispetto di talune condizioni per ragioni di sicurezza, senza, però, impedire l'utilizzo delle indicate firme. Con la pronuncia depositata il 17 ottobre nella causa C-302/23 (Jarocki), in un procedimento in cui sono intervenuti diversi Stati inclusa l'Italia, la Corte Ue, ...


