Penale

Attività consentite al giudice nell'incidente di esecuzione penale

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Esecuzione penale – Incidente di esecuzione – Poteri del G.E. – Verifica della sola regolarità della sentenza esecutiva – Aumento di pena in applicazione della continuazione – Competenza del giudice di merito.
In sede di incidente di esecuzione il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo giuridico-processuale su cui si fonda l'intera esecuzione penale e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso di svolgimento del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza stessa. Inoltre, la determinazione dell'aumento di pena in continuazione è una scelta di merito che non può essere sindacata in sede esecutiva se non nell'ipotesi di pena illegale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 agosto 2017 n. 39046

Pena - Esecuzione - Incidente di esecuzione - Vizi - Procedimento di cognizione - Titolo esecutivo .
L'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi relativi al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 ottobre 2017 n. 47346

Pena - Esecuzione - Incidente di esecuzione - Titolo esecutivo - Esistenza - Sentenza di condanna - Omessa notifica.
Le nullità prospettate come incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il controllo sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione, con l'effetto che sarebbe stato abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione avesse dichiarato non esecutiva una sentenza di condanna, sul rilievo dell'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia dell'imputato, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 ottobre 2017 n. 47346

Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - Incidente di esecuzione - Revoca della sospensione condizionale - Valutazione - Presupposti - Casellario giudiziale.
Il giudice dell'esecuzione, investito, con incidente di esecuzione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, deve valutare, al fine di apprezzare la sussistenza dei relativi presupposti, tutto ciò che risulti dal certificato del casellario giudiziale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 aprile 2017 n. 19372

Esecuzione penale - Esecuzione (in genere) - Incidente di esecuzione - Art. 670 c.p.p. - Titolo esecutivo - Esistenza - Controllo.
In sede d'incidente di esecuzione attivato ai sensi dell'articolo 670 c.p.p., l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo della esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, e che pertanto non si estende all'apprezzamento di questioni concernenti la fase della cognizione che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge, ovvero all'apprezzamento di nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente alla data del passaggio in giudicato della decisione, quali quelle correlate alla contestata ritualità delle notificazioni relative alla instaurazione del rapporto processuale, che avrebbero potuto eventualmente giustificare una richiesta di restituzione nel termine.
Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 settembre 2017 n. 42831

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Strumento utilizzabile - Incidente di esecuzione e non ricorso straordinario per errore di fatto - Fattispecie in tema di 'abolitio criminis' in materia di stupefacenti.
In tema di “abolitio criminis” non rilevata dal giudice della cognizione, lo strumento per ottenere la revoca della sentenza di condanna va individuato nell'incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p. e non nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis dello stesso codice. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato come incidente di esecuzione, ordinando la trasmissione degli atti al tribunale competente, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non più previsto come tale già prima dell'ordinanza stessa, giusta sentenza della C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32).
•Corte di cassazione, sezione II penale, ordinanza 7 dicembre 2016 n. 52242

Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Appartenenti ad associazioni mafiose - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità - Esclusione - Opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all'art.568 c.p.p., è tuttavia consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa al rigetto della richiesta di nomina di uno stimatore, presentata dai promissari acquirenti di beni sequestrati al promissario venditore).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 17 marzo 2016 n. 11426

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