Civile

Atto di matrimonio: l'omessa annotazione della costituzione di un bene in fondo patrimoniale non paralizza l'azione revocatoria

Per l'ordinanza n. 25853 appare corretto il rilievo secondo cui già la circostanza della destinazione del bene nel fondo patrimoniale può essere sufficiente

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di Mario Finocchiaro

La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'articolo 163, comma 3, del Cc, fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione della Cassazione con l’ordinanza 16 novembre 2020 n. 25853 (presidente e relatore. Sestini).

 La posizione della Cassazione

Ebbene, secondo i giudici l’azione revocatoria - in particolare - non ha, tra i suoi fatti costitutivi, la circostanza che l'atto sia opponibile ai creditori, ma solo che esso sia stato compiuto e che, a seguito di ciò, abbia sottratto formalmente il bene dal patrimonio del debitore.

Le conseguenze del difetto di annotazione

La circostanza, infine, che, in difetto di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale a elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite la successiva annotazione, di talché appare corretto il rilievo secondo cui già la circostanza della destinazione del bene nel fondo patrimoniale può essere sufficiente, a prescindere dalla annotazione, a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto dei creditori di ottenere coattivamente la soddisfazione delle loro ragioni. Né, d'altra parte, l'interesse del creditore ad agire in revocatoria potrebbe essere escluso per il fatto che, in difetto di annotazione (e di opponibilità), il creditore potrebbe avviare l'esecuzione senza necessità di proporre l'azione revocatoria .

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