Lavoro

Autoferrotranvieri, applicazione dello ius variandi orizzontale per classificazione e livelli retributivi

Nota a Tribunale Napoli, sentenza 14 marzo 2024, n. 1964

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di Gerardo Mauriello*

Come ben noto il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, e quindi la relativa classificazione del personale, è attualmente regolato da una speciale disciplina, risalente al RD n. 148/1931, benché integrata da plurimi accordi nazionali nel tempo succedutisi, che solo in minima parte ne hanno ammodernato il contenuto.

La detta disciplina, ampiamente sviluppata nell’allegato A, resiste nonostante i tentativi operati al fine di rendere il rapporto degli autoferrotranvieri maggiormente in linea con la contrattazione collettiva di altri settori, dapprima a mezzo dell’art. 17 della L. 889/1971 ed art. 1, c. 1, della L. 270/1988 ed in ultimo con “l’inascoltato” monito della Corte Costituzionale (sentenza n. 500/1988) che aveva affidato al legislatore le plurime esigenze di ammodernamento della disciplina mediante una riforma integrale e settoriale. Nell’ambito di tale disciplina non può essere disconosciuto l’utilizzo di un particolare e rafforzato ius variandi da parte del datore che ben pochi punti di contatto risulta avere con l’attuale normativa di riferimento valevole per le altre categorie di lavoratori.

In particolare, accade che con riferimento ad un medesimo parametro/livello afferiscano plurime figure professionali, anche non omogenee, circostanza che consente al datore di disporre della forza lavoro in base alle particolari esigenze del momento senza che ciò comporti alcuna variazione sostanziale del rapporto.

In tal senso si pone una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n. 1964/2024, secondo cui:

”…L’elencazione delle mansioni contenuta nella disposizione in esame non è, poi, unitaria, nel senso che, ai fini dell’ascrivibilità nella predetta qualifica, non è richiesto l’espletamento di tutte le attività indicate congiuntamente, bensì alternativa. Quando, poi, la norma fa riferimento alle mansioni proprie della figura rimanda a plurime figure professionali lasciando intendere la diversità delle mansioni svolte, pur se contenute nella medesima declaratoria..”, prosegue il Tribunale rilevando che:”…nel rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, lo ius variandi è soggetto alla disciplina speciale – dettata da un corpus compiuto ed organico di norme e, come tale, non derogata dalla disciplina generale nella stessa materia…Ora la disciplina speciale prospettata reca, tra l’altro, la previsione (art. 3 del regolamento, allegato A al RD n. 148/1931, cit.) di un amplissimo ius variandi orizzontale – che consente l’adibizione di quel personale a mansioni diverse della stessa o di altra qualifica, purché del medesimo “grado” (1^ comma) – stabilendone, contestualmente, la procedura per l’esercizio (2^ e 5^ comma), nonché le posizioni giuridiche soggettive (3^ e 4^ comma) che ne derivano al personale medesimo…”.

Da tale condizione ne deriva che le posizioni giuridiche soggettive, garantite al personale assegnato a mansioni diverse ed equivalenti presenti nella comune declaratoria, nell’ambito dell’esercizio dello ius variandi orizzontale, differiscono per il solo trattamento economico, condizione che consente, ad esempio, la conversione in assegno ad personam dell’eventuale miglior trattamento fruito nella qualifica/parametro di provenienza nonché il mantenimento dell’anzianità di servizio già maturata in precedenza (Trib. Napoli, sez. lav., n. 1964/2024).

In conclusione, sulla scorta del recente arresto del Tribunale di Napoli, può tranquillamente affermarsi che l’ampio ius variandi orizzontale consentito nell’ambito degli autoferrotranvieri, nasconde probabilmente l’intenzione del legislatore di organizzare la classificazione del personale non tanto in livelli/parametri inferiori e/o superiori ma istituire livelli retributivi crescenti (eloquente è il dato numerico) ancorati all’anzianità di servizio maturata dal dipendente e, in parte, allo svolgimento di specifiche mansioni ritenute, all’epoca, maggiormente qualificanti e complesse, da raggiungersi anche a mezzo del conseguimento dei necessari titoli abilitativi.

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*A cura dell’avv. Gerardo Mauriello specializzato in diritto del lavoro

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