Legittima l’autonoma compensazione dei crediti tra datore e dipendente
Nota a Tribunale di Napoli, sez. lavoro, sentenza n. 5476/2025
Con la recente sentenza n. 5476/2025, il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, è ritornato sulla annosa problematica relativa alla possibilità concessa al datore, o al dipendente, di poter autonomamente trattenere, anche a titolo di compensazione, eventuali somme giustificate da rispettive poste di credito/debito sorte in costanza di rapporto.
In particolare, secondo il Tribunale, in tale ipotesi, trovano applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”(cfr, ex multis, Cass. n. 26365 del 09/10/2024).
Nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale, tale accertamento contabile investiva, da una parte il credito per tfr vantato dal lavoratore e, dall’altro, quello a titolo di indennità sostitutiva del preavviso spettante al datore.
Il datore, nel liquidare l’importo maturato dal dipendente a titolo di tfr, operava autonomamente la trattenuta corrispondente alla indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal lavoratore per aver risolto il rapporto immediatamente senza concedere il necessario preavviso.
A parere del giudice di primo grado, la trattenuta operata unilateralmente dal datore, trovando i crediti fonte nel medesimo rapporto giuridico, risulta assolutamente legittima, residuando, al più, da parte dell’A.G., la verifica circa l’effettivo versamento della eventuale differenza dovuta.
Il Tribunale di Napoli, recependo consolidati principi di giurisprudenza, espressi anche di recente dal giudice di legittimità, ha ritenuto legittimo il contegno del datore che, all’atto della liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha trattenuto per se, senza alcuna autorizzazione da parte del dipendente, le somme dovute da quest’ultimo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, versando al lavoratore soltanto la differenza.
Tale situazione, pur non costituendo ipotesi di compensazione propria, si risolve, in sede giudiziaria, in un mero accertamento da parte del giudice che può prendere atto delle rispettive partite di debito/credito, ove segnalate, liquidando le eventuali differenze, anche a prescindere dalla effettiva proposizione di specifiche domande e/o eccezioni sul punto.
Ovviamente il detto principio può trovare agevole applicazione anche in diverse ipotesi che comunemente si verificano durante il rapporto lavorativo ed in particolare, a parere di chi scrive, nelle ricorrenti questioni riguardanti somme erroneamente percepite dal lavoratore ovvero quando al datore spetti il rimborso dei danni procurati dal dipendente ai mezzi e/o strumenti aziendali, se comprovati dall’effettivo esborso di somme per la riparazione degli stessi, giustificate da idonei documenti contabili.
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*A cura dell’avv. Gerardo Mauriello specializzato in diritto del lavoro