Penale

Autonoma valutazione del compendio indiziario nell'ordinanza sulla misura cautelare

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Carenza di autonoma valutazione - Causa di nullità.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari che non si sia limitato a una apodittica e immotivata adesione alle richieste del Pm ovvero alle risultanze delle indagini, ma abbia sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, enucleando, come nel caso di specie, gli elementi indiziari ritenuti rilevanti, ottempera alla prescrizione dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi prevista a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 20 gennaio 2020 n. 1990

Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Requisiti - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 26 febbraio 2019 n. 8480

Misure cautelari personali - Ordinanza - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice - Vizio di violazione di legge - Sussistenza - Ricorso per saltum in cassazione - Ammissibilità.
Anche a seguito della novella del 2015, l'ordinanza cautelare può essere legittimamente motivata per relationem rispetto ad altro atto del procedimento e, in particolare, alla richiesta del pubblico ministero. In tale caso, tuttavia, l'onere di cognizione e di autonoma valutazione può ritenersi legittimamente assolto a condizione che il giudice procedente non si limiti a motivare sulla base della mera autoevidenza dell'atto richiamato con l'aggiunta di clausole di stile o frasi apodittiche, ma, adempiendo in modo effettivo al ruolo di controllo che gli compete, evidenzi, con considerazioni proprie, le ragioni per le quali il contenuto dell'atto richiamato sia corretto e condivisibile.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 maggio 2018 n. 24183

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari apportate dalla legge n. 47 del 2015 - Mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice - Violazione di legge processuale - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, determina una violazione di legge processuale del provvedimento, che legittima la Corte di cassazione a un accesso diretto allo stesso, divenendo essa, in tali casi, giudice del fatto.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 novembre 2018 n. 53940

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Requisiti - Motivazione redatta con la tecnica del c.d. copia - Incolla della richiesta del pubblico ministero - Accertamento dell'autonomia della valutazione - Accoglimento parziale di una richiesta cautelare cumulativa - Sufficienza - Ragioni.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne.
•Corte di cassazione, sezioneVI penale, sentenza 6 dicembre 2016 n. 51936

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Requisiti - Utilizzazione delle argomentazioni del pubblico ministero - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro escluso che un problema di autonoma valutazione possa porsi rispetto ad altra ordinanza cautelare emessa dallo stesso giudice e divenuta inefficace).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 10 febbraio 2016 n. 5497

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Requisiti - Motivazione per "relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 12 gennaio 2016 n. 840

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