Penale

Autoriciclaggio con la finta transazione per ripulire all’estero il denaro frutto di evasione

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di Patrizia Maciocchi

Domiciliari per l'associazione a delinquere finalizzata all'evasione di imposta e all'autoriciclaggio. Il sistema prevedeva l'utilizzo di società di comodo attraverso le quali fare bonifici all'estero per il pagamento di fatture inesistenti, facendo poi rientrare i contanti. La Cassazione, con la sentenza 9755, respinge il ricorso contro la misura degli arresti domiciliari ad un indagato per associazione a delinquere finalizzata all'evasione dell'Iva e all'auto riciclaggio dei proventi. Il meccanismo illecito consisteva nell'utilizzare società di comodo gestite dal gruppo degli indagati, che si procuravano dei beni, dalle auto ai generi alimentari, con il sistema della lettera di intenti. Il passaggio successivo stava nel fare più cessioni tra le società dei beni, esponendo l'Iva mai pagata in fattura, ma portata in detrazione nelle dichiarazioni fiscali. Ogni società tratteneva poi una piccola percentuale dal ricavato delle vendite da spartire tra gli associati. L'autoriciclaggio veniva messo in atto attraverso una società Olandese che fatturava a carico di una compagine italiana operazioni inesistenti, che venivano realmente pagate tramite bonifici esteri con denaro che poi rientrava in Italia in forma di contanti. Per la Cassazione è ininfluente che le compravendite indicate nelle fatture olandesi fossero solo apparenti. Ad avviso della Suprema corte, infatti, può rientrare nel concetto di attività economica/finanziaria/imprenditoriale anche il solo impiego di fatture per operazioni inesistenti, come le operazioni finanziarie, ad esempio il bonifico, che abbia come causale il pagamento di una fattura contabilmente rilevante. E' dunque chiaro che l'emissione da parte di un'impresa commerciale, di documenti contabili di sicura valenza economica e fiscale, come il loro pagamento siano una forma di attività economica e finanziaria. Nessun dubbio neppure sul fatto che considerando la modalità di rientro in Italia ci sia anche l'ulteriore requisito previsto per il reato di autoriciclaggio dell'idoneità della condotta ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto del reato

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