Civile

Autorizzazione ad hoc per contrarre con se stessi

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di Adriano Pischetola

E' tutto incentrato sulla tutela effettiva del soggetto rappresentato il senso del pronunciamento giurisprudenziale di cui alla ordinanza emanata dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. VI - 3, dep. in cancelleria in data 19 novembre 2019, n. 29959.

Secondo i Supremi giudici non è possibile ritenere idonea a superare la presunzione del conflitto di interessi che afferisce alla ipotesi di un contratto stipulato dalla procuratrice con altro soggetto (di cui la medesima nel contempo è legale rappresentante) un'autorizzazione conferita dal rappresentato che si articoli in espressioni generiche e tali da non predeterminare i singoli elementi essenziali della fattispecie negoziale, poi perfezionata.

Nella fattispecie presa in esame dai giudici, il rappresentato aveva conferito alla procuratrice la potestà di alienare i diritti che gli spettavano su di una certa unità immobiliare a favore di una società di cui la medesima era legale rappresentante, tra l'altro allo scopo di recuperare la provvista funzionale alla estinzione di un debito da finanziamento contratto con altra società, anch'essa rappresentata dalla persona della medesima procuratrice. Seguiva poi l'alienazione a prezzo decisamente inferiore a quello di mercato (e segnatamente inferiore anche ad un prezzo indicato dal rappresentato in altro separato documento), il che aveva comportato già per effetto del giudicato del primo grado di giudizio l'annullamento del contratto così stipulato (oltre la responsabilità per danni a carico della procuratrice), sentenza poi confermata in secondo grado.

La Cassazione ha buon gioco nell'evidenziare la correttezza della sentenza impugnata argomentando in ordine alla inidoneità della procura conferita. L'art.1395 c.c. - opinano i Giudici - prevede due ipotesi alternative: quella dell'autorizzazione ‘specifica' e quella della predeterminazione del contenuto del contratto in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. Ma nessun dubbio che anche l'autorizzazione, proprio perché ‘specifica', non può consistere in una mera formulazione autoqualificativa, risultando necessario addivenire alla individuazione preventiva di quelli che la Suprema Corte definisce gli ‘ elementi negoziali' necessari ad identificare e ‘targare' la fattispecie contrattuale, in modo da assicurare con effettività la tutela degli interessi del rappresentato (non ritenendosi ad esempio idonea un'autorizzazione che non contenga, tra l'altro, indicazione alcuna in ordine al prezzo della compravendita – v . Cass. 24 marzo 2004 n. 5906). Al punto che quel conflitto d'interessi prescinde anche dal rapporto concreto (incompatibile o meno che sia) tra rappresentato e rappresentante (Cass. 21 novembre 2008, n. 27783; Cass. 15 maggio 2009, n. 11321) e s'intende superato solo in presenza di una puntuale prefigurazione prospettica del negozio che il procuratore è chiamato a porre in essere con riferimento oggettivo all'interesse del rappresentato.

Né è possibile disconoscere l'esistenza presuntiva di un siffatto conflitto (come pure la ricorrente aveva invocato): anzi solo l'assunzione di un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla conclusione dell'atto (attraverso una delle due ipotesi alternative dette) può consentirne il legittimo superamento (conferm. Cass. 20 agosto 2013, n. 19229).

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