Civile

Autovelox mobile segnalato da un cartello “fisso”, la multa è valida

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2857 depositata oggi, respingendo il ricorso di un automobilista

di Francesco Machina Grifeo

È legittima la multa elevata tramite una postazione mobile di Telelaser segnalata unicamente con un cartello “fisso”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2857 depositata oggi, che ha respinto il ricorso di una automobilista.

Il ricorrente aveva ricevuto un verbale per violazione dell’articolo 142, comma 9-bis, del C.d.S., per aver superato di oltre 60 km il limite massimo di velocità di 90 km/h. Gli era stata irrogata una sanzione amministrativa di 1.658,00 euro, oltre alle decurtazione di 10 punti patente e sospensione della medesima per sei mesi. Tra le doglianze, la non adeguata segnalazione dell’apparecchio tramite cartelli mobili, come sarebbe richiesto dal Dm 13 giugno 2017. Inoltre, il rilievo che dal verbale non emergevano né la tipologia del dispositivo utilizzato (fisso o mobile), né gli estremi dell’omologazione ministeriale, né riferimenti alla taratura e alle verifiche periodiche di funzionalità prescritte.

Motivi tutti bocciati dalla Suprema corte. Con riguardo al primo, i giudici affermano che “nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili”. “La funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada – prosegue la sentenza - è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea”. “È, dunque, sufficiente per la regolare rilevazione della velocità – si legge nella decisione - che le postazioni siano preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili”.

Con riguardo all’omologazione, la Cassazione afferma che il Tribunale ha verificato che sussistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali e che le certificazioni prodotte comprovavano, altresì, la corretta taratura dell’apparecchio, oltre che il suo regolare funzionamento.

Infondato, anche il motivo secondo il quale il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente la certificazione di taratura originaria, in quanto dalla sentenza impugnata emerge che era stato acquisito anche il necessario certificato che comprovava la sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta taratura entro l’anno rispetto alla data dell’accertamento (risultando rispettata anche l’esigenza individuata dalla Corte costituzionale n. 113/2015 di eseguire verifiche periodiche di funzionalità).

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