Avvocati e praticanti assunti nella Pa per il Pnrr, salta incompatibilità di iscrizione all'Albo
L'articolo 27 del Decreto legge Pnrr (in attesa di pubblicazione in "Gazzetta") fa saltare il divieto assoluto, ma nulla dice sulla sospensione
Giunge inattesa un’eccezione all’assoluto divieto di esercizio di lavoro subordinato per gli avvocati. Concerne una specifica categoria di pubblici dipendenti, ma la novità non potrà non trovare eco altrove, anche perché in passato il problema e stato assai dibattuto nelle più alte sfere, involgendo principi fondamentali quali la libertà da vincoli dell’avvocatura. Novità che si è riproposta il 27 ottobre scorso, quando il Governo ha approvato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, testo in attesa di essere pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”. All’articolo 27, infatti, del cosiddetto “Decreto Pnrr”, dove si disciplina il “Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR” è stata inserita la deroga.
L’incompatibilità del lavoro subordinato per gli avvocati
L'elenco delle incompatibilità per l’esercizio di altre attività recato dall’articolo 18 della Riforma forense si conclude con la lettera d) che conferma il divieto per qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato: disposizione che anch'essa si pone sulla scia della previgente legge professionale, la quale ha sempre considerato lesivo dell'indipendenza dell'avvocato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che fosse. Ma non a caso la norma attuale precisa che l'esclusione vale pure per il lavoro subordinato con orario di lavoro limitato: il divieto così concepito si colloca alla fine del lunghissimo travaglio di un susseguirsi di norme contraddittorie sull'ammissibilità dell'accesso dei dipendenti pubblici "part time" agli albi professionali in generale e a quello forense in particolare, terminato con la negativa ad opera della legge 25 novembre 2003 n. 339 (in “Guida al Diritto” n. 48/2003 pag. 127) ma non senza strascichi, perfino in sede europea, per i mezzotempisti-avvocati, che all'epoca si erano legittimamente iscritti all'albo (ibidem, n. 1/2011 pag. 38).
Lo squarcio
Un vulnus, o forse uno squarcio, a tale assoluto divieto, viene adesso inferto dall’articolo 7- bis della legge 113/ 2021, aggiunto in sede di conversione al Dl 9 giugno 2021, n. 80, in base al quale al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.
Dunque nessuna più incompatibilità viene prevista adesso per gli avvocati, e neppure per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, i quali dunque possono presentare le richieste di lavoro a tempo determinato al PNRR senza richiedere la cancellazione dal relativo albo professionale e comunque, una volta assunti, non potrà venire a loro carico disposta la cancellazione dal competente consiglio dell’ordine, non sussistendo più ope legis alcuna incompatibilità per tale motivo.
Si osserverà che detto articolo 7-bis pone così un assoluto divieto alla cancellazione per tale tipo di lavoro subordinato, ma nulla dice sull’eventuale sospensione dall’esercizio professionale. Le ipotesi di sospensione introdotte dall'articolo 20 della Riforma forense vengono comunque collegate a situazioni che determinano uno stato assimilabile all'incompatibilità, ovvero alla mera non convenienza dell'esercizio della professione forense in contemporanea con lo svolgimento di cariche pubbliche. Evidentemente nel novero della sospensione d’ufficio non rientrano gli incaricati al PNRR, menzionando specificamente detto articolo 20 della Riforma forense soltanto specifiche ed importanti cariche istituzionali. Il successivo comma 2 dell'articolo 20 contempla anche la facoltà di sospensione volontaria, consentendo all’avvocato iscritto all’albo di poterla sempre richiedere, senza neppure dunque doverne indicare le ragioni. Dunque nulla osta che l’incaricato al PNRR richieda, anche nel corso del proprio rapporto lavorativo, la sospensione dall’albo ove rinvenga che emergano motivi specifici o anche generici dì incompatibilità in relazione all’esercizio delle sue funzioni. Costituisce poi comunque illecito deontologico lo svolgimento di attività forensi anche per gli iscritti all’albo in periodo di sospensione.
Coloro che svolgono porti di lavoro PNRR e la contestuale attività forense dovranno naturalmente dunque assolutamente evitare che si configurino anche potenziali conflitti d’interesse continuando evidentemente a valere anche in quest’ ambito l’articolo 24 del Codice deontologico forense.
Agevolazioni fiscali
Il comma 2 di detto articolo 7-bis aggiunge che i professionisti come sopra assunti dalle pubbliche amministrazioni possano mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al Dlgs 30 giugno 1994 n. 509 e al Dlgs 10 febbraio 1996 n. 103, con esclusione in ogni caso di qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.