Professione e Mercato

Avvocati, per i compensi aumenti generalizzati del 5 per cento

Ritoccate tutte le voci dei parametri forensi ferme dal 2014: il confronto premia la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Arrivano le parcelle orarie<br/>

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di Valentina Maglione e Valeria Uva

Per i compensi degli avvocati arrivano gli aumenti: generalizzati del 5%, ma di oltre il 30% nel caso di procedure di mediazione e negoziazione assistita che vanno a buon fine. Allo stesso tempo, si riduce la “forbice” di oscillazione, con un tetto più basso agli aumenti massimi. E debutta un riferimento – da 200 a 500 euro – per le tariffe orarie. È l’effetto dei nuovi «parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense», che si applicheranno alle prestazioni esaurite dopo domenica 23 ottobre, quando entrerà in vigore il decreto del ministro della Giustizia 147/2022, che, dopo otto anni, ha modificato il decreto 55/2014, sostituendo anche le tabelle con i valori medi.

Si tratta della prima revisione complessiva dei parametri forensi: in base alla legge professionale (la 247/2012), andrebbero aggiornati ogni due anni (con decreto del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense), ma prima d’ora sul decreto 55 è intervenuto solo il decreto ministeriale 37/2018, che ha fatto alcune modifiche puntuali, ma non ha rivisto tutti i valori.

È sempre la legge professionale a chiarire quando si applicano: se il compenso non è determinato in forma scritta, se non è stato deciso consensualmente e quando a liquidare la parcella è il giudice. Altrimenti, la pattuizione del compenso è libera, ma i parametri sono un punto di riferimento molto diffuso per stilare le parcelle. Inoltre, la conformità a questi valori è uno dei criteri da usare per stabilire se il compenso pattuito tra avvocato e clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese) è equo.

IL CONFRONTO

Ma come cambieranno le parcelle con i nuovi parametri? Negli esempi pratici stilati dal Sole 24 Ore del Lunedì risalta il balzo dei compensi per gli avvocati che assistono i clienti nelle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando si arriva all’accordo. Il caso illustrato nel grafico fa riferimento a una mediazione (ma la situazione è analoga per la negoziazione assistita): l’aumento totale è di oltre il 36 per cento. Il nuovo decreto 147 fa infatti salire del 5% i compensi per le fasi di attivazione e negoziazione e del 36,5% per la fase di conciliazione. Ma, se si arriva all’accordo, i compensi delle fasi precedenti lievitano del 30 per cento. Una spinta a risolvere le controversie fuori dai tribunali, quindi, in linea con le previsioni della riforma del processo civile.

In generale, poi, i valori aumentano del 5 per cento. Di tanto crescono, ad esempio, le parcelle in un processo penale per furto (il caso si concentra sul dibattimento, che è preceduto dalle indagini preliminari, per cui sono previsti compensi ad hoc) e in una causa di lavoro. A ridursi è invece la variabilità tra minimi e massimi: per favorire l’omogeneità dei compensi, il nuovo decreto prevede una percentuale unica del 50% per aumenti e diminuzioni (oggi il massimo è a +80%) ed elimina, per i processi civili, le ulteriori oscillazioni per la fase istruttoria. Inoltre, per ridurre i margini di discrezionalità, è cancellata la locuzione «di regola» che ricorreva in vari punti del decreto 55 e che sottolineava la non obbligatorietà dei valori.

I nuovi parametri orari, invece, seguono la possibilità, data dalla legge professionale, di pattuire i compensi a tempo. La forbice da 200 a 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti è stata individuata tenendo conto dei compensi orari praticati dagli studi legali medio-grandi.

Al via anche la possibilità di riconoscere, su richiesta, il compenso per la fase di studio all’avvocato che subentri nella difesa dopo la fase introduttiva. E stretta sulle “liti temerarie”: il compenso per l’avvocato della parte che soccombe viene diminuito del 75% (finora il taglio era del 50%).

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