Avvocati, incompatibile l’iscrizione a un altro albo anche per completare gli studi
Le Sezioni unite, sentenza n. 35981/2023, hanno respinto il ricorso di un legale cancellato dall’ordine dopo che si era iscritto all’albo degli odontoiatri per la fase di formazione pratica necessaria e propedeutica all’esercizio della professione
L’iscrizione all’albo dei medici odontoiatri anche se fatta solo per la prosecuzione degli studi e il completamento del percorso formativo fa scattare la cancellazione dall’albo degli avvocati per “incompatibilità”. La regola contenuta nella legge professionale non è mutata neppure dalla recente disciplina introdotta con legge n. 33 del 2022 che ha permesso l’iscrizione contemporanea a due corsi d’istruzione superiore. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 35981 del dicembre scorso. La Corte ha così respinto il ricorso di un legale contro la decisione del Cnf che aveva confermato la cancellazione disposta dall’ordine territoriale dopo l’iscrizione all’albo quale odontoiatra estero (spagnolo).
Il professionista, fra l’altro, aveva sostenuto che essere avvocato e ottenere una seconda laurea in altro ambito o pensare di proseguire negli studi, in altre discipline, “implica, allo stato, una discriminazione al contrario, in aperto contrasto con l’attitudine del legislatore alla valorizzazione della multidisciplinarietà attraverso il riconoscimento della possibilità di iscriversi, contemporaneamente, a più corsi di laurea”. E aveva chiesto anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Per la Corte il rilievo non coglie nel segno. La legge n. 33 del 2022, ricorda la decisione, ha rimodulato il diritto allo studio, abrogando il divieto, penalmente sanzionato, d’iscrizione contemporanea a Università, facoltà universitarie, corsi di laurea, riconoscendo, dunque, agli studenti la facoltà di contemporanea iscrizione (presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l’altra estera): a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale (comma 1); a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica (comma 3); a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica (comma 3).
Tuttavia, precisa la sentenza, la vicenda all’esame esula da tale disposizione “perché il ricorso non interpella le Sezioni Unite della Corte sul tema della contemporanea iscrizione a due corsi d’istruzione superiore e della eventuale compromissione della facoltà di accedere, al pari di chiunque altro, al doppio binario introdotto dal legislatore del 2022”. Anche se qui sembrerebbe aprirsi uno spazio per una riflessione nel caso la questione venisse posta diversamente. Né, prosegue, conta la recentissima previsione normativa che, per i medici odontoiatri, ha introdotto, nell’ordinamento, la possibilità d’iscrizione a ulteriori albi professionali.
La sussistenza di una delle cause di incompatibilità determina infatti la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall’albo, salvo le eventuali violazioni di natura deontologica connesse e conseguenti. Inoltre, un’altra importante ricaduta, derivante dall’esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è l’impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l’incompatibilità non dovesse essere accertata.
L’art. 18 L. n. 247/2012, ricorda la Cassazione, stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”; mentre permette “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”. Attività che a ben vedere “hanno una stretta attinenza anche con la professione forense e in ciò risiede la voluntas legis di escludere, in via generale, incompatibilità con la contemporanea iscrizione e ciò a prescindere anche dal carattere continuativo e professionale dell’attività svolta”.
Tali eccezioni costituiscono un numerus clausus e non sono pertanto assoggettate a interpretazione analogica, e ciò a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività professionale incompatibile, essendo infatti sufficiente la sola iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l’incompatibilità con quella nell’albo degli avvocati.
Le incompatibilità previste dalla legge professionale, spiega la Corte, mirano a tutelare, assicurare e garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa. Inoltre, la norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza, come previsto dall’art. 3, comma 2, legge professionale.