Professione e Mercato

Avvocati: la rinuncia al mandato ha effetto immediato

Il giudice è quindi tenuto a nominare un difensore d'ufficio se non è intervenuta una nuova nomina di fiducia

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di Marina Crisafi

La rinuncia al mandato difensivo ha effetto immediato per cui il giudice è tenuto alla nomina di un difensore d'ufficio, salvo che non sia intervenuta una nuova nomina fiduciaria. Questo quanto chiarito dalla seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 24494/2023.

La vicenda
A ricorrere al Palazzaccio è un uomo condannato in appello per il reato di cui all'articolo 648 c.p. Innanzi ai giudici della S.C., l'imputato lamenta, tra l'altro, l'inosservanza di norme processuali dal momento che, dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia, la notifica della fissazione dell'udienza di appello era stata fatta solo al difensore rinunciante e non al nuovo legale da nominarsi ai sensi dell'articolo 97, comma 1, c.p.p.
La Corte partenopea aveva rigettato l'eccezione preliminare relativa all'omessa notifica dell'avviso al nuovo difensore, "sul presupposto che la rinuncia al mandato del precedente legale non era accompagnata dalla prova della avvenuta comunicazione della rinuncia all'assistito, per cui l'originario difensore restava onerato dell'incarico".
La difesa, invece, precisava che l'eccezione non concerneva la nomina al nuovo difensore, ma a quello che avrebbe dovuto essere nominato d'ufficio.

La decisione
Per la Cassazione, il ricorso è fondato.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità affermano i giudici, "la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia opera immediatamente, senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte, e comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, dovendosi attribuire al differimento degli effetti dell'atto abdicativo, previsto dall'articolo 107, comma 3, c.p.p., carattere temporaneo, a garanzia dell'effettività della difesa" (cfr., tra le altre, Cass. n. 47159/2022).
Non solo. Il reato contestato è estinto per prescrizione, concludono dalla S.C., per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.

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