Professione e Mercato

Avvocati: la sentenza che liquida gli onorari non deve ledere il decoro professionale

La Cassazione ricorda che la sentenza non può liquidare gli onorari con una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi, ledendo così il decoro professionale dell'avvocato

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di Marina Crisafi

La sentenza che liquida gli onorari con una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi, senza specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa, lede il decoro professionale dell'avvocato. Così la sesta sezione civile della Cassazione che, con l'ordinanza n. 37009/2021, ha accolto il ricorso di un avvocato in una lite tributaria.

La vicenda
Nella vicenda, la parte contribuente proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento. Le istanze venivano accolte dalla Ctp e, successivamente, dalla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva il gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva la condanna del fisco al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 300 euro per il primo grado e in 300 euro per il secondo.
L'avvocato contribuente adiva pertanto la Cassazione dolendosi della liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, con conseguente lesione del decoro professionale.

Leso il decoro professionale
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato in quanto è erronea nonché "lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate".

I precedenti della Cassazione
Per la giurisprudenza di legittimità, infatti, è pacifico che "la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe" (cfr. tra le altre Cass. n. 5250/2019; n. 5318/2007; n. 11276/2002).
Principi confermati anche da successive pronunce della Suprema Corte (da ultimo nella Cass. n. 830/2020), secondo cui "in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari".
Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La parola passa al giudice del rinvio.

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