Giustizia

Avvocati, primo sì al legittimo impedimento in Commissione giustizia del Senato

Remissione in termini per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, gravidanza, assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia. Soddisfazione da Ocf e Aiga

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di Francesco Machina Grifeo

Via libera in Commissione Giustizia del Senato al Ddl 729 di iniziativa della Senatrice Erika Stefani contenente “ Norme in tema di legittimo impedimento del difensore ”. Il provvedimento dovrà poi passare per l’approvazione in Aula, la calendarizzazione è prevista in una delle prossime “capigruppo”, e successivamente anche dalla Camera. Il testo si compone di tre articoli.

Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dalla categoria che, come si legge nella Relazione di accompagnamento, ha più volte denunciato la disparità di trattamento tra i giudici e gli avvocati difensori: “per gli avvocati una situazione familiare di improvvisa criticità e fonte di preoccupazione non è criterio utilizzabile per giustificare l’assenza e il rinvio di una singola udienza, mentre per i magistrati rileva per giustificare il rinvio di udienze interessanti più parti, anche per episodi analoghi seppur magari meno gravosi”.

“Troppe volte – commenta la senatrice Stefani - abbiamo visto episodi in cui un difensore, a causa di problemi familiari o di salute anche molto gravi, non ha potuto chiedere il rinvio dell’udienza o incaricare altri colleghi di seguire i propri assistiti. Con questa misura colmiamo un vuoto normativo esistente nel processo civile, prevedendo come causa di legittimo impedimento il caso fortuito, la forza maggiore e altri eventi che l’esperienza delle aule di giustizia segnala come necessari, coniugando ragionevolmente il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria con la sussistenza di situazioni gravi riguardanti i difensori tali da giustificare un’assenza”.

L’Organismo Congressuale Forense esprime “pieno apprezzamento per l’approvazione”. “Si tratta – prosegue - di una norma di civiltà, che deve essere riconosciuta quale diritto per gli avvocati e per le avvocate, ostacolati - nell’esercizio delle loro funzioni - da problemi di salute propri o dei familiari, o da cause di forza maggiore.

Plaude anche l’Associazione dei giovani avvocati. Per il Presidente Nazionale Carlo Foglieni: “L’approvazione rappresenta un importante passo per la tutela degli avvocati anche nella loro qualità di individui, il legittimo impedimento è infatti uno strumento di bilanciamento tra la difesa dei diritti dei cittadini e quelli personali dell’avvocato”.

Cosa prevede il testo - L’articolo 1 del Ddl aggiunge all’art. 153 del Cpc un ultimo comma in cui si chiarisce che la remissione in termini, con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale, del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da:

• caso fortuito,
• forza maggiore o improvvisa malattia,
• infortunio o gravidanza,

• per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L’articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis disp.att. c.p.c. il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L’assenza di ccomunicazione anticipata dell’impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell’istanza.

Infine, l’articolo 3 riguarda il processo penale. All’articolo 420-ter del Cpp, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «impossibilità di comparire per legittimo impedimento» sono aggiunte le seguenti: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute».

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. All’articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. All’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il procuratore non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L’assenza di comunicazione anticipata dell’impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell’istanza ».

Art. 3.

1. All’articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono aggiunte le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

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