Avvocati: si può dire al collega «non fare il bambino»
L'espressione secondo i canoni dell'attuale costume, sebbene colorita e inopportuna, non oltrepassa la soglia dell'illecito deontologico
Dire al collega di controparte «non fare il bambino» non è sanzionabile. Così il Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 237/2022 (pubblicata il 25 aprile 2023 sul sito del codice deontologico) “scagionando” un avvocato che all’esito di un’udienza piuttosto animata, aveva usato quest’espressione in dialetto (“un fari u picciriddu”) trattenendo il collega per un braccio.
La vicenda
Nella vicenda, il Cdd di Caltanissetta infliggeva al legale la sanzione disciplinare dell’avvertimento, poi ridotta a richiamo verbale, a seguito dell’esposto dell’avvocato di controparte per le frasi allo stesso rivolte nello svolgimento di un processo penale.
L’incolpato si era rivolto quindi al Cnf censurando la valutazione delle frasi rivolge al collega, evidenziando che non avevano portata offensiva e/o sconveniente, che erano state pronunciate solo a seguito dell’ingiusto richiamo ricevuto dal collega stesso in aula in relazione al ritardo con cui il ricorrente si era presentato in udienza.
La decisione
Il Consiglio nazionale forense gli dà ragione.
«Secondo i canoni dell’attuale costume, l’espressione dialettale “un fari u picciriddu” (lett. “non fare il bambino”), rivolta al collega di controparte all’esito di un’udienza piuttosto animata – sentenzia infatti il CNF accogliendo il ricorso - sebbene colorita nella forma e al più inopportuna» certamente «non è offensiva e/o sconveniente – e – probabilmente dovuta alla differenza di età tra i due avvocati e alla tensione creatasi».
Per cui non «pare oltrepassare la soglia dell’illecito deontologico (art. 52 cdf), essendo piuttosto da ricomprendere nell’ambito di un diritto di espressione e critica in senso lato» e, dunque, non è sufficiente per ritenere esistente la responsabilità disciplinare.