Civile

Avvocato e amministratore di sostegno non possono pattuire il compenso in percentuale al risarcimento

È atto di straordinaria amministrazione neanche autorizzabile dal giudice tutelare se le somme sono l'unica risorsa del danneggiato

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di Paola Rossi

La previsione di un compenso professionale aggiuntivo per l'avvocato - basato su una percentuale della somma liquidata al cliente come risarcimento del danno - è atto di straordinaria amministrazione in rapporto all'amministrazione di sostegno attivata a tutela del danneggiato che versi in condizioni di invalidità. Nella sostanza è invalido un patto di compenso "premiale" non autorizzato dal giudice tutelare e, di conseguenza, l'avvocato non può pretenderne in giudizio il relativo pagamento. Lo hanno affermato i giudici della Prima sezione della Cassazione con la sentenza n. 7420/2022.

Atti ordinari e autorizzabili
La Corte di cassazione ha precisato che se il giudice tutelare dà facoltà all'amministratore di sostegno di nominare un legale per assistere in giudizio il soggetto amministrato - nella causa di risarcimento sul sinistro da cui è derivata l'invalidità che ha reso necessario il sostegno - tale facoltà non comprende però la possibilità di concludere un patto di compenso aggiuntivo al professionista. Si tratta, infatti, di un'intesa che - sganciata dai parametri professionali e legata a una prestabilita percentuale sulla liquidazione giudiziale del danno - viene a incidere direttamente sui diritti economici dell'amministrato. E tale incidenza fa sì che il patto sul compenso sia definibile come atto di straordinaria amministrazione e perciò necessita di autorizzazione ad hoc da parte del giudice tutelare.

Il ricorso non accolto dell'avvocato
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'avvocato che, in appello, si era visto negare il pattuito compenso aggiuntivo proporzionale al risarcimento . Viene affermato il principio di diritto secondo cui l'amministratore di sostegno - munito solo di poteri di ordinaria amministrazione - può concludere un patto di compenso "premiale" (in base al risultato ottenuto dall'avvocato) solo se autorizzato dal giudice tutelare.

Il patto di compenso non autorizzabile
La Cassazione completa il principio di diritto facendo rilevare che il giudice tutelare è tenuto a valutare l'impatto patrimoniale del patto di compenso. Cioè non può né autorizzare né ratificare ex post la pattuizione che comprometta le risorse economiche a disposizione dell'amministrato. Come nel caso in cui il risarcimento ottenuto sia la risorsa principale del suo sostentamento in una vita futura connotata dall'invalidità.

Il perimetro degli atti di ordinaria amministrazione
La Cassazione chiarisce che gli atti rientrano nell'ordinaria amministrazione soltanto se rispettano tutti e tre i seguenti criteri:
1) essere oggettivamente utili a garantire consistenza e caratteristiche oggettive del patrimonio dell'amministrato;
2) non devono avere un consistente valore economico in rapporto alle risorse che fanno capo al soggetto tutelato;
3) non devono comportare un margine di rischio - se non minimo - in rapporto al patrimonio amministrato.


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