Professione e Mercato

Avvocato senza pec: comunicazioni in cancelleria

Scatta il deposito in cancelleria per le comunicazioni dirette al difensore che non è presente sul Reginde

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di Marina Crisafi

Depositate in cancelleria le comunicazioni destinate al difensore che non è presente sul Reginde, in quanto non si è munito della pec obbligatoria, oppure non l'ha comunicata all'ordine di appartenenza. È quanto si evince dall'ordinanza interlocutoria (n. 31431/2022) della sesta sezione civile della Cassazione.

La vicenda
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento Iva ad una Srl fondato sulla contestata partecipazione, da parte della contribuente, ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato il provvedimento innanzi alla Ctp che aveva accolto parzialmente il ricorso e l'Agenzia aveva proposto appello alla Ctr del Lazio che aveva invece rigettato il gravame ritenendo l'avviso di accertamento impugnato illegittimo per mancata allegazione ed inoltro al contribuente degli atti allo stesso sottesi nonché per risultare l'assunto delle Entrate fondato su presunzioni semplici, comunque non sostenute da elementi e prove certe.
L'Agenzia proponeva, quindi, ricorso per cassazione e la società si costituiva con controricorso.

Mancata consegna via pec al difensore
Il relatore dichiarava regolarmente costituito il contraddittorio benchè risultasse agli atti una certificazione della cancelleria da cui emergeva che la proposta dello stesso non era stata consegnata via pec al difensore della parte controricorrente, per non risultare il destinatario presente nel sistema Reginde.

Avvocato obbligato a munirsi di pec
Cionondimeno, sul punto, la Suprema Corte ribadisce che "le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, esclusivamente - come pure avvenuto nella vicenda - mediante deposito in cancelleria, quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo pec" (cfr. ex multis, Cass. n. 15783/2021).
Tuttavia, nella fattispecie, stanti, le evidenziate ragioni di connessione con giudizi precedentemente iscritti, il Palazzaccio dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta dei vari ricorsi.

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