L’avvocato del testimone di giustizia ha diritto alla liquidazione dell’onorario e l’ufficio preposto deve registrare sul sistema SIAMM il relativo decreto per poter procedere alla liquidazione dei compensi in modo celere onde evitare contenziosi e aggravi. È quanto ha chiarito via Arenula, con circolare del 21 febbraio 2024, emanata a seguito delle istanze pervenute da soggetti privati finalizzate ad ottenere l’esecuzione di decreti di liquidazione già emessi dall’autorità giudiziaria.

Liquidazione spese all’avvocato dei testimoni di giustizia

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