Penale

Aziende in controllo giudiziale: sospesa l’interdittiva antimafia

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di Paola Maria Zerman

Quali siano gli effetti del controllo giudiziale, concesso dal giudice penale all’imprenditore raggiunto da un’interdittiva antimafia, e il giudizio amministrativo davanti al quale quest’ultima è impugnata, lo ha stabilito di recente il Consiglio di Stato.

Con le due ordinanze, la 5482 del 1 agosto (presidente Lipari) e la 4873 del 10 luglio (presidente Frattini), la Terza sezione del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del processo amministrativo «sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario». Con la intuibile conseguenza della ripercussione dell’esito dello stesso sul giudizio di legittimità dell’interdittiva.

Conclusione non scontata, visto che la legge non prevede alcun rapporto di pregiudizialità tra l’istituto del controllo giudiziario, che si trova alle sue prime applicazioni giurisprudenziali, e il giudizio amministrativo. Una soluzione, quella del Consiglio di Stato, volta al raccordo dei due contrastanti istituti, pensati dal legislatore in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’articolo 41 della Costituzione (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 3 del 6 aprile 2018).

Il controllo giudiziale
Il controllo giudiziale delle aziende –la cui durata va da un minimo di un anno ad un massimo di tre - è un istituto di nuovo conio (legge 161/2017 che introduce l’articolo 34-bis nel Codice antimafia), ideato nella logica terapeutica di recupero di imprese sostanzialmente sane che abbiano con la criminalità organizzata solo un rapporto di occasionalità. A differenza delle più incisive misure preventive patrimoniali come il sequestro e la confisca, non determina il radicale spossessamento dei beni, ma impone una serie di misure, volte a sanare l’impresa grazie a controlli di varia intensità, conservando la titolarità del bene in capo all’imprenditore colpito dalla misura di prevenzione.

Azione innovativa e più soft, da parte dello Stato, rispetto all’ amministrazione giudiziaria (articolo 34 del Codice antimafia), volta a contrastare un’infiltrazione mafiosa non occasionale attraverso la nomina di un amministratore giudiziario che gestisce l’attività di impresa nella garanzia di tutela del livello occupazionale.

Peculiarità del controllo giudiziario è che può essere disposto non solo d’ufficio, ma anche su richiesta dell’imprenditore raggiunto da interdittiva antimafia, purché impugnata davanti al giudice amministrativo.

Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, sospende gli effetti dell’interdittiva antimafia. Prospettiva non di poco conto, considerati gli effetti fortemente incisivi sulla vita dell’impresa, dato che l’informativa antimafia interdittiva preclude non solo qualsiasi attività nei rapporti con la pubblica amministrazione (contratti, concessioni o sovvenzioni pubbliche), ma incide anche in quelli tra privati, posto che l’effetto interdittivo si estende anche alle autorizzazioni (articolo 94 comma 1).

Le interferenze tra giudice penale e ammninistrativo
Nell’assenza della previsione normativa, le possibili interferenze tra il Giudice penale e quello amministrativo, sono ancora in gran parte inesplorate. Da una parte il Giudice penale della prevenzione, per la concessione del controllo giudiziario, deve valutare non solo il presupposto formale dell’esistenza dell’interdittiva in capo al richiedente e della sua impugnazione in sede amministrativa, ma anche quello sostanziale, assai ben più complesso e delicato, del presupposto della “occasionalità” dal contagio mafioso (Cassazione penale 34526/2018).

Dall’altra, il sindacato di legittimità dell’interdittiva antimafia si incentra sul profilo della coerenza, della logicità e della gravità del quadro indiziario posto alla base della valutazione sul pericolo di infiltrazione mafiosa. Quest’ultimo, costituisce fondamento e limite del potere prefettizio, demarcandone la discrezionalità, anche in relazione alla necessità di assicurare «una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale» (Consiglio di Stato, sezione III, 758 del 30 gennaio 2019).

Con le due ordinanza richiamate, il Consiglio di Stato, sospendendo il giudizio sino all’esito del controllo giudiziario, si è risolto nel senso di evitare possibili sovrapposizioni, privilegiando l’esito del monitoraggio dell’effettivo risanamento dell’impresa, da parte del giudice penale, con la prevedibile presa d’atto in ordine all’esito giudizio sulla legittimità dell’interdittiva.

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