Comunitario e Internazionale

Azioni risarcitorie individuali nella UE: l’effetto moltiplicatore delle violazioni di norme a protezione dell’ambiente

Una recente sentenza della CGUE evidenzia l’effetto moltiplicatore delle regole europee di cooperazione giudiziaria nel diritto internazionale privato e processuale

Waving flag of European Union on a blurred modern city backgroud and a few more flags in a row

di Margherita Salvadori*

La sentenza della Corte di giustizia UE - 22 febbraio 2024, nella causa C‑81/23, MA. contro F. SpA, FI. SpA, deve essere segnalata in ragione dell’effetto moltiplicatore derivante dall’applicazione delle norme sulla cooperazione giudiziaria in materia civile per contrastare l’eventuale violazione di norme poste a protezione dell’ambiente.

Nel caso in esame, la domanda è relativa ad un camper illegalmente equipaggiato con un dispositivo di manipolazione che riduceva l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (pubblicato in GUUE 2007, L 171, pag. 1), che ha vietato l’uso di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni.

Il costruttore del veicolo ed il fabbricante del motore vengono convenuti avanti al giudice austriaco per un’azione di responsabilità derivante da un contratto di acquisto sottoscritto in Germania, contratto che prevedeva la consegna del bene presso un deposito dello stessovenditore situato in Austria

La questione pregiudiziale formulata alla Corte di Giustizia dell’Unione europea è relativa all’interpretazione dell’art. 7, paragrafo 2 del regolamento 1215/2012 (regolamento 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), c.d. Regolamento Bruxelles I bis), ove si prevede che «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Si tratta quindi di un’azione di risarcimento per responsabilità extra contrattuale, per alcuni profili analoga al caso precedentemente deciso dalla stessa Corte di giustizia con la sentenza del 9 luglio 2020, nella causa C‑343/19 in cui, ai fini della determinazione della giurisdizione internazionale, il luogo dell’evento dannoso era stato individuato nello Stato membro di acquisto del veicolo.

Nel caso in esame, invece, il veicolo, equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, asseritamente con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, è stato oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro ed è stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro.

Sicuramente l’acquirente ben avrebbe potuto proporre l’azione di risarcimento avanti al Giudice italiano, ex art. 4 del regolamento Bruxelles I bisA norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.»), quale foro generale del convenuto, ma ha preferito far valere l’articolo 7 paragrafo 2, dello stesso regolamento, che ha introdotto una regola di competenza speciale fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione oggetto di causa e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, e che il ricorrente ha individuato nel Giudice austriaco.

La decisione della Corte di giustizia conferma detta scelta, osservando come il luogo di concretizzazione del danno, cioè l’incorporazione del dispositivo illegale che costituisce il fatto generatore del danno, si manifesti e spieghi i suoi effetti pregiudizievoli nei confronti dell’acquirente finale, nel luogo in cui il veicolo è stato consegnato al compratore, non nel luogo in cui il contratto di vendita è stato stipulato, né nel luogo in cui ha sede il costruttore del veicolo.

Nel caso di specie, la Corte di giustizia ha confermato la sussistenza della giurisdizione internazionale del giudice austriaco (quale giudice del luogo di concretizzazione del danno) a conoscere della domanda proposta dall’acquirente del veicolo, di conseguenza il giudice austriaco dovrà proseguire nell’istruttoria della causa e decidere la domanda nel merito. Per fare questo, dovrà quindi determinare quale sia legge applicabile alla azione risarcitoria proposta dall’acquirente.

Alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II) (così formulato «1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto») è presumibile che il giudice austriaco applichi la legge austriaca ai fini di determinare se sussista la responsabilità dei convenuti ed, eventualmente, determinare l’importo del risarcimento dovuto all’acquirente del veicolo.

Due osservazioni più generali paiono allora opportune.

Da un lato, i produttori di beni e servizi che operano nello spazio giudiziario europeo devono prepararsi a contestazioni sul loro operato in tutti gli Stati membri, non solo nello Stato membro dal quale operano. Deve infatti essere ricordato come lo stesso costruttore del camper, nel 2015, fosse stato chiamato, avanti ad un tribunale italiano da un’associazione di consumatori, per un’azione di classe relativa ai consumi di carburante ed emissioni di CO2 di una autovettura della propria gamma, alimentata a benzina. In base al comunicato pubblicato sul sito dell’associazione di consumatori in data 15 gennaio 2021, per quella controversia le parti avevano raggiunto un accordo di transazione e collaborazione, quindi nessuna decisione giudiziale era seguita.

Dall’altro, i produttori di beni e servizi che operano nello spazio giudiziario europeo devono prevedere che il rispetto delle regole stabilite dall’Unione europea sia nel complesso di norme derivate sia dal c.d. « Geen Deal » sia dalla c.d. « New Consumer Agenda » possa essere oggetto di scrutinio non solo avanti alla giurisdizione nazionale in cui operano, ma anche avanti ai giudici di tutti gli altri Stati membri dell’Unione, questo in ragione dell’effetto moltiplicatore delle regole europee di cooperazione giudiziaria nel diritto internazionale privato e processuale. Il riferimento è in particolare alla nuova direttiva 2024/825 del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, c.d. direttiva greenwashing , pubblicata in GUUE L del 6.3.2024, ma anche alla proposta di direttiva sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, c.d. direttiva green claims , COM(2023) 166 final del 22 marzo 2023, che dovrebbe essere approvata nella prossima seduta plenaria del Parlamento europeo.

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*A cura della Prof. ssa Margherita Salvadori, Università di Torino

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