L'ANALISI DELLA DECISIONE
La sentenza del Tribunale di Bologna si pone in continuità con il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, poi fallito, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali.
Come noto, il reato di bancarotta fraudolenta (già art. 216 L.F. oggi art. 322 CCI) può manifestarsi in tre diverse tipologie: quella c.d. "patrimoniale" (di cui la distrazione è la condotta più ricorrente, seppure non l'unica), quella c.d. "documentale" (che si realizza mediante sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, o la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) e quella "preferenziale" (che si integra...


