Penale

Bancarotta fraudolenta documentale, non sempre configurabile il reato per scritture contabili molto vecchie

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di Andrea Magagnoli

Se il distacco temporale tra la redazione delle scritture contabili e la dichiarazione di fallimento è molto elevato non sempre è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.8429/2020 depositata il giorno 2/3/2020.
Il caso di specie trae origine dalla condanna di un imputato da parte della corte di appello dell' Aquila per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il procedimento penale era partito dal mancato reperimento delle scritture contabili relative ad una persona giuridica soggetta a procedura concorsuale conseguente alla dichiarazione di fallimento della stessa.
Il processo si concludeva come abbiamo visto con la condanna del fallito al quale era stata imputata la mancanza della documentazione contabile e la conseguente responsabilità di carattere penale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il processo, proseguiva il proprio corso in sede di cassazione.

La tesi del difensore - In tale fase di giudizio veniva dedotto in apposito motivo di ricorso l'evidente mancanza di responsabilità conseguente al difetto dei presupposti previsti dalla normativa per l' applicazione del reato di bancarotta fraudolenta. Osservava sul punto il legale dell' imputato come tra la redazione delle scritture contabili delle quali era stata accertata la sparizione e la dichiarazione di fallimento, sussistente un notevole lasso temporale che portava a ritenere che la mancanza della documentazione dalla quale aveva avuto origine il procedimento penale avrebbe dovuto essere ascritta a cause indipendenti dalla condotta dell' imputato, al quale pertanto nessuna responsabilità poteva essere ascritta. La tesi difensiva veniva ulteriormente rafforzata sulla base di una considerazione inerente la struttura della norma, diretta a sanzionare nell' ordinamento il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Tale illecito osserva il legale del ricorrente è configurabile nel solo caso in cui divenga impossibile il reperimento della documentazione contabile della persona giuridica oggetto di fallimento, fatto da imputarsi ad una condotta volontaria del reo.
Tuttavia l' illecito per potersi ritenere configurabile necessita altresì di un altro elemento di carattere questa volta psicologico.
Infatti il mancato reperimento delle scritture contabili, che come abbiamo visto costituisce l' elemento materiale del reato, deve conseguire ad una condotta volontaria della persona fisica che agisce al fine di arrecare danno ai creditori sociali privandoli dei mezzi per la ricostruzione del movimento di affari dell' impresa, divenuto impossibile a seguito della sottrazione della documentazione contabile.
Concludeva pertanto il legale del ricorrente nei suoi atti difensivi, come l' esame della situazione di fatto portasse ad escludere in maniera inequivocabile una tale condotta a carico dell' imputato, dovendosi al contrario ascrivere il mancato reperimento della documentazione contabile al notevole lasso temporale decorso tra la redazione delle scritture contabili e la dichiarazione di fallimento che portava a ritenere possibile l' esistenza di altra causa non ascrivibile in questo caso all' imputato ed idonea di per sé a determinare la scomparsa delle scritture contabili.
Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della corte suprema con la sentenza qui in commento. La tesi difensiva viene ritenuta fondata da parte degli ermellini.

Corte di Cassazione - Sezione V – Sentenza 3 marzo 2020 n. 8429

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