Banche e intermediari finanziari: quale corporate governance per l’esponente AML
L’emanazione del Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (che entrerà in vigore il 14 novembre 2023) suscita alcune riflessioni in merito agli assetti di corporate governance da adottare da parte dei soggetti vigilati e, in particolare, desta alcuni interrogativi con riferimento all’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio (l’“Esponente AML”) da attribuire a un membro del Consiglio di Amministrazione
L’emanazione del Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio ( che entrerà in vigore il 14 novembre 2023 ) suscita alcune riflessioni in merito agli assetti di corporate governance da adottare da parte dei soggetti vigilati e, in particolare, desta alcuni interrogativi con riferimento all’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio (l’“ Esponente AML ”) da attribuire a un membro del Consiglio di Amministrazione.
La Direttiva UE Antiriciclaggio non indica soluzioni preferite dal legislatore europeo, il quale si è limitato a disporre che gli Stati Membri chiedano ai soggetti vigilati di identificare, ove del caso, un componente del management board responsabile di monitorare i temi antiriciclaggio, interagire con la funzione aziendale preposta e interloquire con gli organi aziendali.
Nel documento di consultazione a suo tempo pubblicato, la Banca d’Italia ebbe a rappresentare come “l’esponente cui assegnare questo ruolo possa essere scelto tra tutti gli amministratori (sia esecutivi che non esecutivi) , esplicitando al contempo che si tratta di un incarico con natura esecutiva ”.
Tuttavia, stando a quanto si legge in una nota a piè di pagina del Provvedimento (nota 6-bis) sembrerebbe presupporsi che l’incarico di Esponente AML spetti di norma a uno degli “ esponenti esecutivi nell’organo di amministrazione ”. Ove ciò non fosse di fatto possibile, esso potrebbe anche essere attribuito -a certe condizioni- “ al direttore generale ” (che, in talune realtà, costituisce figura alternativa a quella dell’Amministratore Delegato).
La definizione di “ esponenti con incarichi esecutivi ” è offerta dal DM n. 169 del 23 novembre 2020 , che a sua volta rinvia alle disposizioni in materia di governo societario delle banche emanate con la Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (i provvedimenti in materia di gestione collettiva del risparmio e intermediazione finanziaria recano disposizioni analoghe): in sostanza, sono considerati esponenti esecutivi i consiglieri che sono destinatari di deleghe, fanno parte di un comitato esecutivo , svolgono funzioni di gestione dell’impresa o sovraintendono aree della gestione aziendale.
Nella grande maggioranza dei soggetti vigilati risponde a questa definizione la figura dell’Amministratore Delegato e, pertanto, potrebbe risultare intuitivo dedurre che proprio a tale figura si attagli il ruolo di Esponente AML.
Tale deduzione, tuttavia, appare meritevole di verifica sotto diversi profili.
Di certo, la normativa di settore pone in capo all’Amministratore Delegato compiti di generale attuazione del sistema di gestione dei rischi tali da consentirgli, in linea di principio, di impersonare anche quelle conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi antiriciclaggio che sono richieste all’Esponente AML.
Occorre peraltro domandarsi se sia realistico che, in concreto, in tutte le categorie di soggetti vigilati, l’Amministratore Delegato rappresenti la figura più adatta ad interloquire funzionalmente con le strutture aziendali deputate ai controlli antiriciclaggio.
Nelle realtà di maggiori dimensioni o complessità operativa (specie se quotate), l’Amministratore Delegato è sovente coadiuvato da comitati manageriali e comitati di gruppo. E cionondimeno, essendo prevista dalla normativa l’istituzione di un Comitato Rischi endoconsiliare, le strutture antiriciclaggio riportano funzionalmente a tale comitato.
Ai sensi della Circolare 285, i membri che fanno parte del Comitato Rischi devono essere “ tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti ”.
Inoltre, in ottica sistematica, vale la pena ricordare come la stessa Circolare 285, laddove prevede la figura del consigliere responsabile delle funzioni aziendali di controllo, richieda che questi “sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia ”.
In ogni caso, poi, all’Esponente AML è richiesta la disponibilità di tempo necessaria per l’efficace svolgimento dell’incarico e anche tale aspetto appare non sempre conciliabile con la dedication richiesta all’Amministratore Delegato ai fini della complessiva gestione della banca o dell’intermediario.
Infine, occorre notare come nello stesso Provvedimento sia prevista l’alterità tra l’Amministratore Delegato e l’Esponente AML, laddove è richiesto a quest’ultimo di assicurare che “le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile delle funzione antiriciclaggio siano valutate dall’organo con funzione di gestione” (sezione III-bis, ultimo alinea).
Proseguendo nel ragionamento, parrebbe allora logico prendere in considerazione, per il ruolo di Esponente AML, un consigliere di amministrazione non esecutivo, il quale però, una volta ricevuto l’incarico, verrebbe a qualificarsi - stando a un’affermazione contenuta nel Provvedimento - come “ esponente esecutivo ”.
Le antinomie, reali o apparenti, sono evidenti.
Probabilmente, la affermata “ natura esecutiva ” dell’incarico di Esponente AML andrebbe intesa in un’accezione di “ delega ” ristretta agli specifici compiti di presidio dei rischi e monitoraggio delle procedure antiriciclaggio e riqualificata in maniera tale da ammetterne la compatibilità con ruoli di controllo e con la partecipazione al Comitato Rischi.
In proposito sovvengono i lavori preparatori all’emanazione del Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate, nel contesto dei quali fu chiarito che l’affidamento agli amministratori indipendenti di un ruolo pregnante nella fase istruttoria e, perfino, delle trattative concernenti le operazioni da porre in essere non ne pregiudica l’indipendenza e non rende tali soggetti “ amministratori esecutivi ”.
Invero, nelle realtà di piccole/medie dimensioni sono prevalentemente gli amministratori indipendenti ad assumere, in considerazione delle loro caratteristiche professionali, il ruolo di referente delle funzioni di controllo interno e, quindi, anche per consentire virtuose sinergie aziendali, ad essi verrebbe naturale pensare ai fini dello svolgimento dei compiti tipici dell’Esponente AML.
Tutto considerato, il quadro appare richiedere alcune interpretazioni di carattere logico-sistematico tali da consentire l’adozione di assetti organizzativi che siano, al tempo stesso, rispettosi della disciplina applicabile e efficienti dal punto di vista aziendale (oltre che, profilo tutt’altro che secondario, coincidenti con la disponibilità personale dei componenti del Consiglio di Amministrazione).
Vero è che l’Esponente AML dovrà essere nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore delle modifiche (e quindi, per alcuni, verosimilmente non prima della primavera 2024) ovvero, negli altri casi, non oltre il 30 giugno 2026.
Ma la complessità del puzzle da comporre suggerisce di affrontare l’argomento quanto prima.
______
*A cura di Roberto Della Vecchia, Partner Di Tanno Associati, Professore diritto dei mercati finanziari, Università di Teramo