Banche: il giudice integra d'ufficio la documentazione del cliente solo se parziale ma non se quasi nulla
Il giudice può integrare d'ufficio la prova a favore del correntista che agisce in giudizio, contro la banca, fornendo una documentazione parziale, ma non può fare nulla se il correntista si limita a produrre solo il contratto di apertura del credito. Con la sentenza 27776, la Cassazione respinge il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato l'istituto di credito a restituire al ricorrente oltre 35 mila euro: una somma considerata corrispondente agli interessi ultralegali.
La Corte d'Appello aveva accolto il ricorso della banca, che contestava il fatto che fosse stata disposta una consulenza tecnica, malgrado le lacune probatorie del cliente. Per la Corte territoriale il correntista non aveva assolto l'onere probatorio di fornire la documentazione mostrando solo un contratto di conto corrente del '75 e formulando un ordine di esibizione della banca in base all'articolo 210 del Codice di procedura civile. Una richiesta inammissibile in assenza della dimostrazione dell'impossibilità, da parte dell'attore, di depositare gli estratti conto accessibili dalla parte. In questo contesto la consulenza tecnica contabile, che non è un mezzo di prova, non avrebbe potuto essere disposta, né il consulente avrebbe potuto coprire i “buchi” probatori del ricorrente.
La Cassazione concorda con i giudici di seconda istanza, pur facendo alcune precisazioni. La Suprema corte ricorda, infatti, che in tema di conto corrente bancario, il giudice può integrare d'ufficio, attraverso una consulenza contabile, la documentazione lacunosa del cliente che agisce in giudizio per riavere le somme indebitamente pagate. Fermo restando che chi si rivolge al giudice ha l'onere di fornire la prova dei documenti del conto e l'intervento di questo a “supporto” è possibile solo se l'inadempimento riguarda solo alcuni periodi del rapporto. Nello specifico però il correntista aveva fornito solo il contratto di apertura di credito del conto corrente: troppo poco per l'intervento d'ufficio
Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 30 ottobre n.27776