Società

Banche, su partecipazioni qualificate decide la Bce

Le Sezioni unite della Cassazione, sentenza 10355 depositata oggi, hanno respinto il ricorso di Silvio Berlusconi

di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite della Cassazione, sentenza 10355 depositata oggi, hanno respinto il ricorso di Fininvest Spa e di Silvio Berlusconi contro la decisione del Consiglio di Stato del 3 maggio 2019 riguardante il congelamento dei diritti di voto e il trasferimento ad un trust (con finalità di vendita) della partecipazione (negli anni '90 pari al 30%) in Mediolanum SPFM eccedente il 9,999%. Il trasferimento venne deciso da Bankitalia il 7 ottobre 2014 in quanto, a seguito della condanna per frode fiscale, Berlusconi risultava privo dei requisiti di onorabilità richiesti.

In realtà, spiega la Suprema corte con un complessa decisione, i ricorrenti nel richiedere l'ottemperanza della prima decisione del Consiglio di Stato (datata 2016) che aveva riconosciuto le loro ragioni, in quanto il requisito della onorabilità era stato normativamente previsto solo in un momento successivo, e dunque era inapplicabile a Berlusconi, hanno sbagliato il bersaglio.

Infatti, non considerano che in pendenza del giudizio, Mediolanum SPFM era stata fusa per incorporazione "inversa" in Banca Mediolanum, sicchè Fininvest (e per essa Berlusconi) era diventata titolare di una partecipazione diretta in una banca. A questo punto però la valutazione sulla legittimità della partecipazione era diventata di competenza della Banca centrale europea. E secondo la BCE (e Bankitalia come Autorità locale centrale) serviva una nuova autorizzazione che però non era mai stata richiesta. Per cui, con decisione del 25 ottobre 2016, la Bce ha stabilito che Berlusconi, in quanto azionista di maggioranza di Fininvest, non poteva diventare titolare della partecipazione bancaria essendo sprovvisto dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa nazionale.

A seguito di quest'ultima decisione sono nati altri contenziosi. Dirimente, in questo giudizio, però è stata la sentenza della Grande Sezione della Cgue (causa C-219/17) a valle della quale il Consiglio di Stato, sentenza 3 maggio 2019 (quella contro cui è stata proposto il ricorso), ha dichiarato inammissibili i ricorsi in ottemperanza (volti cioè a dare esecuzione alla sentenza del 2016 del Consiglio di Stato che aveva accolto le loro ragioni).

Infatti, la Corte Ue ha chiarito che spetta unicamente al giudice dell'Unione valutare la legittimità della decisione della BCE dell'ottobre 2016, ed anche gli eventuali vizi degli atti preparatori della Banca d'Italia (quale Autorità nazionale). Va dunque esclusa la competenza giurisdizionale nazionale contro simili atti. L'articolo 263 del TFUE infatti conferisce al giudice dell'unione la competenza esclusiva sugli atti delle istituzioni dell'Unione, tra cui la BCE. E il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento non mette in dubbio la qualificazione dei medesimi come atti dell'Unione.

Conclusivamente le S.U., affermando dei principi di diritto, hanno chiarito che: nell'unione bancaria creata tra gli Stati dell'Eurozona, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) di cui a Regolamento (UE) n. 1024/2013 presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE.

Il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione della decisione della BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali (ANC) come atti dell'Unione, perché come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza 19 dicembre 2018 (causa C-219/17) tutti gli atti, nel quadro normativo e procedimentale previsto dal Meccanismo di vigilanza unico, sono tappa di un procedimento unitario nel quale la BCE esercita, essa sola, il potere decisionale.

Trattandosi del potere di un'istituzione dell'Unione, sull'esercizio di esso grava la competenza esclusiva del giudice dell'Unione dal punto di vista del controllo di legittimità di tutti gli atti, pure intermedi o preparatori, e pure in applicazione della legislazione nazionale ove il diritto dell'unione riconosca differenti opzioni normative agli Stati membri; cosa che esclude ogni competenza giurisdizionale nazionale in controversie relative alla sorte degli atti del medesimo procedimento, anche ove ne sia fatta valere la contrarietà a un giudicato nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza.

Fonti vicine a Fininvest sottolineano che, a seguito della decisione, la questione se la holding della famiglia Berlusconi ha o non ha titolo per detenere una partecipazione in Banca Mediolanum superiore al 9,99% rimane in sostanza di sola competenza del Tribunale Europeo, innanzi al quale è in corso il giudizio di merito di primo grado. Davanti al Tue pende infatti il ricorso proposto il 23 dicembre 2016, (Causa T-913/16), in cui Fininvest e Berlusconi chiedono di annullare la decisione della Banca centrale europea del 25 ottobre 2016 che ha stabilito «di opporsi all'acquisizione da parte degli acquirenti di una partecipazione qualificata nella Società obiettivo» e di condannare la Banca centrale europea al pagamento delle spese del giudizio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©