Amministrativo

Bandi legati al Pnrr, giudizi più celeri dinanzi al Tar

Per provvedimenti urgenti finanziati poco più di 30 giorni

di Guglielmo Saporito

Il processo amministrativo si adegua al PNRR e limita i casi di tutela urgente. L’articolo 12 bis del decreto infrastrutture 85/2022 in corso di conversione prevede che eventuali ricorsi abbiano ristrette possibilità di incidere sulla fattibilità complessiva delle opere. Il legislatore adotta una scelta duplice: da un lato abbrevia (e rende insidiosa) la procedura per colui che intenda litigare; dall’altro, impone al giudice una specifica motivazione, che valuti le conseguenze della sua sentenza non solo sull’opera (o contratto) di cui si discute, bensì sugli obiettivi ed i tempi di attuazione del finanziamento PNRR (dalla perdita delle risorse economiche, alle conseguenze occupazionali e socioeconomiche). Se vi è (anche indirettamente) un finanziamento PNRR, eventuali provvedimenti urgenti che la parte ricorrente riesca ad ottenere dai giudici amministrativi, dureranno poco più di 30 giorni. Entro questo ristretto termine, dovrà sopravvenire un' udienza definitiva (per lo più unica) che decida il “merito” della causa, confermando o meno il provvedimento urgente. Vi saranno tappe forzate, quindi, sia per i difensori che per giudici ed amministrazioni coinvolte, con un' evidente preferenza per la velocita' (tutto è ridotto alla metà: dalle memorie sino ai termini per l’appello), ed una serie di provvedimenti adottati d’ufficio (ad esempio sulle prove) che poi confluiscono nella difficoltà di effettiva soddisfazione finale della parte che litiga vittoriosamente: essa infatti dovrà accontentarsi (art. 125 D.Lgs. 104/2010) del risarcimento del danno. In questo modo si passa dal principio di effettività della tutela (e quindi dalla possibilità di sospendere atti, come vuole la “direttiva ricorsi”UE 2007/66), alla risarcibilità dei danni. Queste innovazioni del processo, pur riguardando soprattutto contratti pubblici ed espropriazioni, possono estendersi a tutte le “mission” del PNRR, quali l’ambiente, l’energia, l’istruzione, l’agricoltura,la logistica e l’innovazione digitale. I primi contenziosi hanno riguardato le infrastrutture di telefonia mobile (Tar Napoli ord. 2075 /2021), i bandi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici (Tar Lazio ord. 4987 / 2022), la realizzazione degli ospedali di comunità (ord. 4363 / 2022). Il caso più rilevante, che ha spinto il Governo a provvedere con decreto, è sorto a Bari, dove il Tar (ord. 295 del luglio 2022) è intervenuto su un nodo ferroviario che, in una specifica zona, avrebbe rasentato immobili privati. I giudici avevano ipotizzato soluzioni alternative di tracciato e lo stesso Consiglio di Stato (decreto 3387 / 2022) aveva suggerito alle imprese ferroviarie di offrire ai danneggiati un indennizzo al valore di mercato dei loro immobili. Poco dopo, tuttavia, lo stesso giudice di appello (ord. 3601/2022) è tornato sui suoi passi ed ha ponderato le opposte esigenze come ora prevede l’articolo 12 bis: il tracciato ferroviario non risultava cioè macroscopicamente illogico, e quindi il privato non poteva sollecitarne la revisione in sede di provvedimento di urgenza. Al più, come per tutti gli interventi che si giovino di risorse PNRR, potrà confidare nel risarcimento del danno.

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