Amministrativo

Basilicata, la Consulta boccia le norme che prevedono limiti di potenza e requisiti stringenti per gli impianti fotovoltaici ed eolici

Corte Costituzionale n. 121 del 13/05/2022 - illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b) e 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30

di Domenico Segreti e Giuseppe Salamone*

La Regione Basilicata era intervenuta con la LR 30/2021 sul piano di indirizzo energetico regionale (PIEAR) modificando la disciplina dei requisiti tecnici minimi in materia di impianti fotovoltaici di grande generazione.

In particolare, la Regione aveva introdotto rilevanti limitazioni per gli impianti fotovoltaici:
• potenza massima di 10 MW per le aree cosiddette "brownfield", ovvero le zone "già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto [...], tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006".
• potenza massima di 3 MW, incrementabile del 20% ove i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale, per tutte le altre aree (cosiddette "greenfield"), a eccezione delle aree industriali o aree industriali dismesse per le quali non sono previsti limiti di potenza.

L'art. 2, della L.R. 30/2021 aveva, inoltre, modificato i requisiti tecnici minimi previsti dal PIEAR per gli impianti eolici di grande generazione.

Tra questi stringenti requisiti si segnala in particolare la previsione di un periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi (c.d. requisiti anemologici) per l'approvazione del progetto.

Ebbene secondo la Corte Costituzionale le limitazioni inserite dalle sopra richiamate norme regionali sono illegittime in quanto violano i principi fondamentali dettati dalla normativa statale in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che si traggono dall'art 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dalle Linee guida del MISE del 10 settembre 2010 attuative del succitato articolo, nonché il principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili prescritto dal diritto dell'Unione europea.

Nello specifico, la Corte ribadisce che le sopra citate Linee guida consentono alle Regioni e alle Provincie Autonome la facoltà di individuare, previa istruttoria amministrativa, aree e siti non idonei per la realizzazione degli impianti. Tuttavia, l'identificazione di tali aree – che ha semplicemente una finalità acceleratoria delle procedure – comporta soltanto una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, ma spetta poi al procedimento di autorizzazione il compito di verificare se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile.

In buona sostanza, dunque, le Regioni non possono creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa.

Orbene le norme regionali impugnate, secondo la Consulta, prevedono dei requisiti che vincolano in astratto e a priori l'avvio della procedura autorizzativa, senza lasciare spazio alla valutazione in concreto da parte dell'amministrazione e sono pertanto illegittime, in quanto si pongono in contrasto con i principi fondamentali della materia "produzione, traporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente sacrificio della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.

Tale pronuncia si inserisce nel solco del filone giurisprudenziale che, una dopo l'altra, sta dichiarando illegittime tutte quelle norme regionali che ostacolano la realizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili in forza non solo dei principi statali, ma anche alla luce dei vincoli imposti dalla normativa europea e dagli obblighi assunti in materia internazionale sulla massima diffusione dell'energia da fonti alternative (tra le tante, si veda da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 77/2022 che dichiarato incostituzionale l'art 4 della Legge Regione Abruzzo n. 8/2021 che prevedeva una moratoria per la realizzazione degli impianti da FER).

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*A cura di Domenico Segreti e Giuseppe Salamone, Studio Legale RaffaelliSegreti

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