I benefici economici legati al decesso di un pilota militare possono riguardare anche i fratelli nella misura in cui questi convivessero con la vittima o fossero a suo carico. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 11341/20. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 88 del 5 febbraio 2015, confermava la decisione del tribunale di Pisa nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta nei confronti del ministero della Difesa e del ministero degli Interni da due soggetti che risultavano esser fratelli superstiti di un cadetto dell'Accademia militare di Livorno, deceduto il 3 marzo 1977 durante un volo di addestramento.

I due germani avevano chiesto l'accertamento in capo al defunto dello status di vittima del dovere ex articolo 1, comma 564 della legge 266/05 e l'attribuzione in loro favore dei conseguenti benefici. Il punto più importante della decisione è rappresentato dal quarto motivo di appello. In particolare i due dicasteri ricorrenti hanno precisato che tra i superstiti della vittima del dovere, destinatari dei benefici vanno compresi anche i fratelli e le sorelle solo però se conviventi e a carico del de cuius e che di tale convivenza deve esserne fornita la prova. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. E questo perchè i Supremi giudici hanno inteso dare continuità all'orientamento delle Sezioni unite (sentenza 25 settembre 2018 n. 22753) che in un caso simile a quello odierno hanno riconosciuto in base all'articolo 6 della legge 466/1980, il diritto a percepire l'indennità ai fratelli quali superstiti della vittima del dovere solo e nella misura in cui convivessero o fossero a carico del defunto.

La Cassazione ha ribadito che i benefici concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli articoli 4, 32 e 38 della Costituzione, vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento. E sotto questo profilo la posizione dei fratelli non è comparabile a quella del coniuge e dei figli della vittima con un evidente diritto di prelazione in favore di questi ultimi.

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