In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto, abbia disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'ente, per il quale il pubblico ministero aveva provveduto all'archiviazione secondo la disciplina dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 37751/2024

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 23 maggio-15 ottobre 2024 n. 37751

LA MASSIMA

Responsabilità degli enti - Archiviazione - Giudice per le indagini preliminari - Imputazione coatta - Abnormità. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 58)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto, abbia disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'ente, per il quale il pubblico ministero aveva provveduto all'archiviazione secondo la disciplina dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Responsabilità amministrativa degli enti - Archiviazione - Irretrattabilità - Esclusione. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 58)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, pur se non è concettualmente prevista la formale riapertura delle indagini [articolo 414 del Cpp], stante la peculiare disciplina dell'archiviazione che attribuisce al pubblico ministero un potere di archiviazione diretta, deve escludersi la irretrattabilità del provvedimento di archiviazione adottato dal pubblico ministero, giacché è ben possibile che, su sollecitazione dell'interessato ovvero anche di ufficio, il pubblico ministero, res melius perpensa, revochi, con apposito provvedimento, il decreto di archiviazione e decida di proseguire le indagini preliminari. Infatti, né la lettera, né la ratio del sistema predisposto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 inibiscono un "ripensamento" e, quindi, la possibilità di riapertura delle indagini di ufficio e di un successivo esercizio dell'azione motu proprio da parte del medesimo organo.

Si tratta della prima decisione che, in sede di legittimità, affronta diffusamente la disciplina dell'archiviazione nell'ambito del procedimento in tema di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), escludendo spazi per l'intervento censorio del giudice.

La decisione

La Corte, accogliendo il ricorso dell'ente, ha giustamente qualificata come abnorme, annullandola, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto (solo) dell'archiviazione nei confronti...

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