Civile

"Bond Grecia": risoluzione degli ordini di acquisto se la Banca non adempie agli obblighi informativi

Nell'ambito dell'investimento in titoli, la Banca assume con il cliente non solo l'obbligazione di custodia e deposito dei titoli, ma anche quella di "consulenza di base". È quindi da ritenersi che vi sia un dovere della stessa di non rendersi "spettatore passivo" delle scelte, eventualmente errate, dell'investitore ma di consigliarlo e, se del caso, dissuaderlo dall'acquisto e, successivamente, nel caso di repentino rialzo della rischiosità dell'investimento, consigliarlo per il celere disinvestimento al fine anche di evitare la perdita del capitale investito

di Francesco Namio

Con la recente sentenza del 15.2.2021, il Tribunale di Vicenza ha affrontato la questione inerente all'adempimento degli obblighi d'informazione gravanti su una banca che, nel corso dell'anno 2010, aveva indotto una propria cliente a investire in obbligazioni "Grecia" di cui, di lì a pochi mesi, se ne registrò la totale perdita.

In particolare, quest'ultima aveva adito il tribunale vicentino, richiedendo, in via principale, la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento contrattuale ovvero, in ulteriore subordine, l'annullamento del contratto di intermediazione (in realtà, come rileverà il Giudicante, le domande attoree "sono rivolte nei soli confronti dei due singoli ordini di investimento del 2010"), avente a oggetto i titoli obbligazionari Grecia, atteso che:

- era nota da tempo la possibilità che la Grecia non onorasse il proprio debito sovrano, come attestato dal declassamento, operato a partire dal 2009, dalle agenzie di rating internazionali;

- nonostante queste tali informazioni allarmanti i bond in parola erano comunque stati venduti all'attrice senza nessuna informazione precisa in proposito e la stessa non era neppure mai stata convocata per suggerirne il disinvestimento;

- l'istituto di credito convenuto aveva violato gli obblighi su di esso gravanti di valutare l'adeguatezza dell'operazione, rispetto al profilo della cliente, e di fornirle adeguate informazioni.

Il Tribunale di Vicenza, innanzitutto, ricorda che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui - in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari - gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 D.Lgs. n°58/1998 8T.U.F.) e dalla normativa secondaria, contenuta nel Reg. Consob n°11522/1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (per es.: consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; acquisizione delle informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (c.d. "obbligo d'informazione attiva" circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi).

La rilevanza di tutti i descritti obblighi trova la propria estrinsecazione per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore ( Cass. ord. n°15936/2018 ; Cass. ord. n°3914/2018 ; Cass. ord. n°20617/2017; Cass. n°12544/2017).

In buona sostanza, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari al cliente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (secondo Cass. ord. n°18121/2020, "in tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute")

In punto di prova, il Tribunale di Vicenza afferma che, all'esito dell'istruttoria, la banca non ha dimostrato l'adempimento degli obblighi d'informazione sulla stessa gravanti, evidenziando che:

- la dichiarazione del cliente su modulo predisposto dall'istituto di credito, contenuta negli ordini di acquisto, di aver compreso il grado di rischio degli investimenti che si andavano a compiere non costituisce dichiarazione confessoria (Cass. n°6142/2012; Cass. n°23495/2010; Cass. n° 12138/2009; Cass. n°13212/2006);

- la dimostrazione dell'adempimento di cui si discute non è stata raggiunta neppure con la prova per testi indicata dalla banca, nonostante l'ammissibilità della stessa quando viene escusso il proprio funzionario che ha dato corso all'ordine di acquisto, atteso che, alla luce del recente orientamento di legittimità (v., su tutte, Cass. n°14672/2019), ne è oramai esclusa l'incapacità a testimoniare.

Il Tribunale di Vicenza, pertanto, conclude affermando che "nell'ambito dell'investimento in titoli, la Banca assume con il cliente non solo l'obbligazione di custodia e deposito dei titoli, ma anche quella di "consulenza di base". È quindi da ritenersi che vi sia un dovere della stessa di non rendersi "spettatore passivo" delle scelte, eventualmente errate, dell'investitore ma di consigliarlo e, se del caso, dissuaderlo dall'acquisto e, successivamente, nel caso di repentino rialzo della rischiosità dell'investimento, consigliarlo per il celere disinvestimento al fine anche di evitare la perdita del capitale investito".

Per quel che concerne le conseguenze scaturenti dall'inadempimento dei descritti obblighi informativi della banca, il Tribunale di Vicenza aderisce all'orientamento che prevede la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto (e non la relativa nullità) con conseguenti obblighi restitutori a carico delle parti.

Invero, quando viene dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.

Ne discende, quindi, la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione, in favore della cliente del capitale investito da cui devono detrarsi sia le cedole ricevute che i titoli ricevuti dall'investitrice in concambio.

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