Bonifico bancario: in fase di esecuzione il rapporto è tra ordinante e banca
L'ordine di bonifico impartito dal correntista alla propria banca costituisce negozio giuridico unilaterale, che specifica il mandato “generale” conferito alla banca al momento dell'instaurazione del rapporto originario e, al tempo stesso, è «incarico» vincolante ex articolo 1856 del codice civile. Di conseguenza, nell'esecuzione del bonifico, il rapporto è circoscritto all'ordinante e alla banca, risultando estraneo al beneficiario. La banca delegata, pertanto, non può obbligarsi verso il creditore delegatario per compensare i crediti vantati verso lo stesso, essendole preclusa l'assunzione di un'autonoma obbligazione.
Sono questi, in sintesi, i principi fissati dai giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con la pronuncia n. 10545 del 22 maggio scorso, ponendo fine ad una complicata vicenda che vede tra parti importanti istituti bancari.
Il fatto - A dar origine al giudizio la compensazione effettuata unilateralmente da una banca per un credito da essa vantato, per effetto di anticipazioni e altre operazioni bancarie, nei confronti di una società a favore della quale altra società, debitrice della prima, aveva ordinato l'accreditamento della somma dovuta tramite bonifico bancario. A complicare ulteriormente le cose, la circostanza che l'avvenuta compensazione riguardava un credito fatto oggetto di precedente cessione.
Il ragionamento della Corte - I giudici di Cassazione muovono dall'assunto che nel caso di specie si debba adattare la disciplina generale della delegazione alla specificità del contratto bancario, e non viceversa. E proseguono precisando che l'ordine di bonifico impartito dal cliente alla banca costituisce «un atto esecutivo del mandato senza rappresentanza sotteso al conto corrente bancario di corrispondenza; contratto in base al quale la banca-mandataria accetta di eseguire, per conto del cliente-mandante e tramite regolazione in accredito o addebito di conto corrente, gli incarichi da questi impartitile». Questa esecuzione, in base al disposto dell'articolo 1856 del codice civile, deve avvenire secondo le regole del mandato.
Con l'ordine di bonifico, in pratica, il correntista dispone il trasferimento da parte della banca di una somma di denaro mediante addebito sul proprio conto corrente e accredito della stessa sul conto corrente del creditore. Il bonifico, quale operazione bancaria di pagamento, rientra quindi nel mandato di gestione del servizio di cassa erogato dalla banca, senza che si instauri tra questa e il creditore alcun rapporto di tipo obbligatorio.
La funzione solutoria è soddisfatta secondo lo schema della delegazione di pagamento di cui all'articolo 1269 del codice civile. Proprio perché concretante “delegatio solvendi”, l'esecuzione dell'ordine di bonifico non comporta l'assunzione da parte della banca di un'obbligazione autonoma rispetto a quella del delegante nei confronti del creditore delegatorio: «l'ordine di pagamento … ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente».
Il bonifico bancario costituisce dunque specificazione ed esecuzione del mandato generale attribuito alla banca all'apertura del conto corrente e viene attuato in forza di una delegazione di pagamento dalla quale non scaturisce un autonomo obbligo della banca delegataria nei confronti del delegatario.
Dopo aver ribadito ciò, i giudici della Corte passano poi ad esaminare se questa regola generale «abbia potuto trovare qui deviazione; così da configurarsi … una sorta di conversione o mutamento della delegazione di pagamento in delegazione di promessa o di debito». E propendono per l'esorbitanza della condotta dell'istituto di credito dai limiti del mandato riconducibile al caso di specie.
La decisione - La Suprema corte cassa con rinvio la sentenza della Corte d'appello.
Corse di Cassazione – Sezione III – Sentenza 22 maggio 2015 n. 10545