LA QUESTIONE
È impugnabile, dinanzi al giudice tributario, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate annulla le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, trattandosi di revoca di agevolazione ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. h), D.Lgs. 546/1992. La mancata validità del titolo edilizio (SCIA) e l’assenza dell’asseverazione sismica costituiscono motivi legittimi di annullamento dell’agevolazione

Riferimento normativo
D.L. 19 maggio 2020, n. 34: art. 119 - Misure urgenti in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico - c.d. Superbonus
D.L. 19 maggio 2020, n. 34: art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali - modalità, effetti, controlli
D.L. 19 maggio 2020, n. 34: art. 122-bis - Sospensione preventiva delle comunicazioni in presenza di profili di rischio - poteri antifrode dell’Agenzia delle Entrate
Dpr 6 giugno 2001, n. 380: art. 15 - Decadenza dei titoli edilizi in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini previsti
D.L. 21 marzo 2022, n. 21, conv. in L. 20 maggio 2022, n. 51: art. 10-septies - Proroga straordinaria della validità dei titoli edilizi, tra cui SCIA e permessi di costruire)
D.M. 28 febbraio 2017, n. 58: art. 3 - Asseverazione tecnica per interventi antisismici - obbligo di deposito “ante operam” ai fini del Sismabonus

Profili di rischio frode e poteri di controllo sul Superbonus

La vicenda si inserisce nel quadro delle misure antifrode predisposte per contrastare abusi e irregolarità nelle detrazioni per bonus edilizi. In particolare, l’art. 122-bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto con la legge di Bilancio 2022, attribuisce all’Agenzia delle Entrate un potere di controllo preventivo sulle comunicazioni con cui i contribuenti optano per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione. Entro cinque giorni dall’invio di tali comunicazioni...

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