Bullismo, da risarcire il dolore morale e i suoi effetti sulla vita della vittima
Il tribunale di Reggio Calabria condanna il ministerodell’Istruzione per il mancato controllo degli insegnanti
Il bullismo causa un dolore dell’animo che va risarcito tenendo conto delle proiezioni che le violenze e le umiliazioni hanno nel tempo nella vita di chi le subisce. Lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria (giudice Stella), con la sentenza 1087 del 20 novembre scorso, che fa il punto sui disturbi a lungo termine causati dalle vessazioni subite in ambito scolastico, disattendendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che le aveva considerate di «lieve entità».
Determinanti le testimonianze dei compagni di classe che al giudice hanno raccontato quello che succedeva a scuola, durante la ricreazione, mentre insegnanti e collaboratori scolastici prendevano il caffè in presidenza.
I fatti
Il caso trae origine dalle aggressioni subite da uno studente di 14 anni di un istituto tecnico. Il ragazzo, durante la ricreazione, viene prima minacciato con un coltello puntato all’addome poi spinto con forza in bagno da due compagni che lo pestano a pugni e a calci fino a procurargli contusioni, lividi e graffi con evidenti segni sul volto.
Il ragazzo, tornato in classe, prova vergogna e cerca di nascondersi il volto con le braccia, come riferiscono alcuni studenti durante l’istruttoria.
Gli insegnanti non notano nulla e lasciano che lo studente torni a casa da solo col bus. Eppure - raccontano alcuni compagni - non era la prima volta che il ragazzo veniva deriso ed era evidente che tentasse di celare i lividi per l’imbarazzo. Nella vicenda colpisce anche la lucidità dei compagni che questa volta si dissociano dai fatti e prendono le difese della vittima.
Davanti al giudice gli insegnanti avevano sostenuto che i lividi non fossero visibili e che le aggressioni erano avvenute in bagno, dove - per ragioni di privacy - i docenti non potevano entrare.
Le conseguenze
La sentenza traccia i confini del risarcimento del danno in caso di bullismo, partendo dalle conseguenze dirette sulla vittima. Oltre al danno fisico, il giudice si concentra sulle sofferenze interiori causate dall’illecito.
Il ragazzo, dopo i fatti, aveva accusato disturbi alimentari, arrivando a pesare 110 chili, si isolava, non faceva sport e aveva abbandonato gli studi, preferendo aiutare il padre nei lavori dei campi e la madre casalinga. Sentito dal Ctu, aveva poi dichiarato che avrebbe voluto iscriversi a una scuola alberghiera ma di aver rinunciato perché lì avrebbe ritrovato il ragazzo che lo aveva aggredito. Anche la nonna, sentita durante il processo, aveva dichiarato che il nipote dopo i fatti era sempre di cattivo umore, dormiva spesso da lei e non era più lo stesso di prima, oltre a svegliarsi spesso perché sognava di essere picchiato.
Eppure il Ctu aveva liquidato i danni come di lieve entità (2% di danno permanente) perché la vittima non avrebbe seguito un iter terapeutico completo con l’aiuto di uno psicologo né avrebbe assunto psicofarmaci.
Una ricostruzione che non convince il giudice che, ricorrendo ai poteri dettati dall’articolo 116 del Codice di procedura civile, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico. I pregiudizi psichici derivanti dal bullismo hanno avuto «una devastante incidenza sulla vita della vittima» che li ha subiti con «vergogna e mortificazione».
Da qui occorre partire per quantificare il danno che ora dovrà risarcire il ministero dell’Istruzione, costituitosi in giudizio per la scuola in virtù del rapporto di immedesimazione organica. Gli insegnanti infatti avrebbero dovuto vigilare, notare le ferite del ragazzo e chiamare immediatamente i genitori, oltre a non lasciare che tornasse a casa da solo e dolorante. Tanto più che i fatti erano stati «reiterati, connotati da crudeltà e codardia» e aggravati dalla fragilità della vittima, condizione implicita dell’età adolescenziale.
A nulla sono valse le ragioni legate alla privacy invocate dal Miur: le aggressioni erano iniziate nell’antibagno dove non esistono ragioni di riservatezza che possano esonerare da responsabilità i docenti.
La quantificazione del danno
Il fatto che la vittima non abbia sostenuto cure psicologiche non deve incidere sulla quantificazione del danno. Quello che rileva sono invece i sintomi da valutare sulla base di precisi criteri diagnostici che devono tenere conto di diversi fattori, come l’esposizione a minacce, l’alterazione successiva delle abitudini di vita, i sensi di colpa, la vergogna e l’isolamento della vittima.
Tutti elementi che nel caso esaminato hanno alzato il risarcimento del danno, quantificato in 11 punti percentuali, per un totale di oltre 45mila euro che il Miur dovrà pagare ai genitori dello studente.
I precedenti
Come si manifesta il disagio
Il disagio relazionale determinato da episodi di bullismo è evidente quando la vittima diventa timorosa di frequentare la scuola perché impaurita dalle aggressioni e stanca per le offese. Il danno morale si manifesta quando la vittima decide di cambiare scuola per non avere più a che fare con chi lo aggrediva. Oltre al danno patrimoniale deve essere risarcito quello morale: i fatti di bullismo non possono essere liquidati come “zuffe tra ragazzini”.
Corte d’appello di Milano, sentenza 1328 del 1° giugno 2020
Se la vittima reagisce
Se la vittima di bullismo reagisce colpendo con un pugno il ragazzo che lo aveva vessato occorre tenere conto delle aggressioni subite per stabilire la responsabilità dell’autore della reazione violenta. Va chiarito se la vittima è stata lasciata sola dalla scuola e dalle istituzioni. Senza interventi correttivi, è legittimo aspettarsi una reazione non controllata da un ragazzo con una personalità non ancora formata in modo saldo e positivo.
Cassazione, ordinanza 22541 del 10 settembre 2019
La capacità educativa dei genitori
Il bullismo è espressione, di regola, di un disagio dell’individuo nel periodo della sua formazione: le condotte sono sintomatiche di un malessere che si traduce in comportamenti aggressivi, a volte molto pericolosi, contro altre persone. Rientra tra i doveri dei genitori impartire un’educazione ai figli tale da scongiurare aggressioni ad altri. L’atto di bullismo può rendere necessario l’accertamento da parte del Tribunale per i minorenni delle capacità educative e di controllo dei genitori dell’autore dei fatti.
Tribunale di Caltanissetta, decreto dell’11 settembre 2018
L’infanzia difficile
La circostanza che l’adolescente non sia integrato in Italia e viva perciò una situazione di disagio derivante da un’infanzia difficile non esclude né attenua la responsabilità dei genitori per episodi di violenza o di bullismo. Anzi, proprio in ragione di tali fattori, i genitori devono attivarsi ulteriormente per impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, oltre a vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia sempre adeguata al carattere e alle attitudini dei figli.
Corte d’appello di Bari, sentenza 1754 del 19 ottobre 2020
Corte di Cassazione - Sezione 3 - Civile - Ordinanza - 13 ottobre 2017 - n. 24096
Sezione 3La responsabilità dell’Asl non deve legittimare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato
di Giampaolo Piagnerelli