Cade la sospensione della patente se la pena è sostituita con lavoro di pubblica utilità
In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 24385 del 2019. Ciò per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del lavoro sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione accessoria, come imposto dal citato articolo del Cds, dove si prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone che questa non sia stata ancora eseguita.
In termini, Sezione IV, 8 febbraio 2018, Pg in procedimento Ferrarini, secondo cui, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca. Nello stesso senso, quanto alla necessità di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, cfr. anche sezione IV, 27 settembre 2017, Braghetto.
Cassazione -Sezione IV penale - Sentenza 31 maggio 2019 n. 24385