Il provvedimento, in conformità ai principi di legge, adotta il sistema del "punto variabile", secondo il quale il valore economico del punto deve: decrescere con l'aumento dell'età del soggetto; cresce con l'aumentare della percentuale di invalidità; cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Il Dpr n. 12 del 2025 prevede una Tabella unica nazionale per la liquidazione della componente biologica e tre distinte tabelle per quella morale (per i valori minimi, medi e massimi, per ciascun punto e ciascuna classe di età).

Il sistema del "punto variabile" a cardine del sistema

Il provvedimento, in conformità ai principi di legge, adotta il sistema del "punto variabile", secondo il quale il valore economico del punto deve:

- decrescere con l'aumento dell'età del soggetto, in base alle tavole di mortalità elaborate da Istat, al tasso di rivalutazione...

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