Società

Cancellazione dell’ente dal registro delle imprese ed estinzione dell’illecito amministrativo

Estratto da <b>Compliance - Il Mensile</b>, <i>16 ottobre 2024, n. 19 - p. 4</i>

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di Kiara Emma Leone*

“Le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l’inevitabile conclusione che le si estendano le disposizioni riguardanti l’imputato, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 231 del 2001 e, si generino, così, gli stessi effetti della morte del reo”.

Con questo principio, affermato nella sentenza n. 25648 del 2024, la VI sezione penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l’equiparazione della cancellazione della società alla morte del reo che estingue il reato.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva condannato una società in liquidazione per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25, comma 3, D. Lgs. 231/2001, dipendente dal reato di corruzione.

La Corte d’Appello, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, aveva poi dichiarato il “non doversi procedere” nei confronti della stessa, ritenendo l’illecito amministrativo estinto per intervenuta cessazione della società, equiparando la cancellazione alla morte del reo ai sensi dell’art. 150 c.p.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello sostenendo che i giudici di seconde cure non avessero considerato il potenziale intento fraudolento della cancellazione.

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La questione dell’equiparazione tra la cancellazione della società e la morte del reo - con conseguente estinzione di ogni rapporto processuale dipendente dall’illecito amministrativo - ha animato un lungo dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due diversi orientamenti, entrambi ripercorsi dai giudici della Suprema Corte nella pronuncia in esame.

Il primo, cui hanno aderito i giudici territoriali nel caso di specie, si fonda sul principio secondo cui la cancellazione della società, ove “fisiologica” e non “fraudolenta (ossia finalizzata a eludere eventuali sanzioni derivanti da una condanna), comporta l’estinzione della persona giuridica, in quanto evento assimilabile alla morte del reo. Logica conseguenza è l’interruzione del processo nei confronti della società e la dichiarazione di estinzione dell’illecito amministrativo ascritto.

Il secondo orientamento sostiene, invece, che la cancellazione della società dal registro delle imprese non può determinare l’estinzione dell’illecito commesso nell’interesse o a vantaggio della stessa. In tal caso, la responsabilità amministrativa dell’ente si trasferisce in capo ai soci, impedendo che la cancellazione effettuata per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria paralizzi l’accertamento della responsabilità e la risposta punitiva dell’ordinamento.

A sostegno di questa tesi, vengono presi in considerazione diversi aspetti, tra cui:

  • le cause estintive dei reati costituiscono un numerus clausus e, dunque, non possono essere interpretate estensivamente;
  • il D. Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento alle cause estintive degli illeciti amministrativi (artt. 8 e 67), tra le quali non figura la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese;
  • se il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo ascritto, lo stesso principio dovrebbe applicarsi in caso di cancellazione della società;
  • il rinvio operato dall’art. 35 del D. Lgs. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato è applicabile solo “in quanto compatibili”.

Fatte queste premesse, il Supremo Collegio non ha ritenuto condivisibili tali ultime argomentazioni, aderendo così al primo degli orientamenti sopra menzionati.

In particolare, il ragionamento dei giudici di legittimità prende le mosse dalla riformadelle società di capitali e cooperative introdotta dal D.Lgs. 6/2003, considerando come la cancellazione dal registro delle imprese abbia ormai assunto effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. Secondo la Corte, dunque, la cancellazione comporta sempre il venir meno della società, attivando gli stessi effetti giuridici associati alla morte della persona fisica, inclusa l’estinzione del reato/illecito amministrativo dell’ente, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 231/2001...

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