Penale

Cannabis, l'agricoltore autorizzato che commercia i derivati non può oppore il rispetto del limite di thc

Le esimenti dalla legge 242/2016 non attengono al reato ex articolo 73 dello Stup. Il superamento del massimo di 0,6 non rileva in sé

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di Paola Rossi

La Corte di cassazione penale con la sentenza n. 40053/2022 affronta il caso in cui l'agricoltore debitamente autorizzato alla coltivazione della cannabis sativa L. commette il reato dell'articolo 73 del Dpr 309/1990 al di là del superamento o meno del contenuto di thc "tollerato", rilevato nelle piante giunte a maturazione. Infatti, il commercio dei derivati che non rientrano nell'autorizzazione alla coltivazione prevista dalla legge 242/2016 fa scattare automaticamente il reato previsto dal testo unico degli stupefacenti, che non distingue la sostanza stupefacente in base al contenuto di sostanza drogante o psicotropa, ai fini della responsabilità penale.

L'autorizzazione e gli adempimenti
A nulla vale dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di conservazione delle fatture e dei cartellini come dettati dall'articolo 3 della legge n. 242 se l'agricoltore autorizzato, per le modalità organizzative e professionali, denota la condotta di rilevanza penale. L'autorizzazione dell'agricoltore non costituisce uno schermo di fronte alla possibilità di commettere il reato ex articolo 73 dello Stup (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) se vengono rilevate ingenti quantità di piante e di derivati confezionati (indizio dell'intento di commercializzarli) anche se al loro interno il contenuto di thc non è superiore o lo è di poco al valore dello 0,6 per cento.

La Cassazione ribadisce che a integrare il reato non è l'automatico rilievo dato a valori superiori allo 0,6 % di tetracannabinolo, ma le modalità della condotta poste in atto al di fuori del primetro entro cui lo Stato autorizza agricoltori iscritti a coltivare la cannabis, no Indica.

La cautela confermata
Il ricorrente si vede respingere il ricorso contro la cautela personale in carcere avendo inutilmente invocato le esimenti previste dalla legge del 2016 all'articolo 4, commi 5 e 7. Infatti, tali norme non si applicano al caso specifico in quanto escludono la responsabilità penale solo per l'agricoltore autorizzato che coltivi nei limiti delle quantità consentite, ma la cui produzione analizzata in corso di maturazione risulti aver generato un quantitativo oscillante tra lo 0,2 e lo 0,6 di Thc. Al contrario, il ricorrente aveva superato i quantitativi e il divieto di realizzare derivati della canapa quali foglie e infiorescenze (marjiuana).In sintesi, le esclusioni di responsabilità penale previste dalla legge che reegolamenta la coltivazione legale non possono operare a fronte della contestazione del reato previsto dal testo unico degli stupefacenti.

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